Organo: Commissione europea
Categoria: Agri e Aceti
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 01-02-2001
Numero provvedimento: 3284
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Aceto di vino originario della Grecia.

I servizi della Commissione hanno ricevuto una lettera del ministero delle Politiche agricole italiano, del 23 ottobre 2000, n. F2264, con cui questo ente chiede la conferma scritta di quanto è stato detto durante il Comitato di gestione vini, del 17 ottobre scorso, in relazione alla produzione di «aceto di vino» ottenuto da uve secche, in Grecia.

Secondo le informazioni fornite dall’amministrazione italiana sembrerebbe che alcuni operatori greci produrrebbero «vino» a partire da uve secche derivate dalle perdite nella cernita. Da questo «vino» ottenuto sarebbe prodotto, in seguito, «aceto di vino». Inoltre le autorità greche riconoscerebbero come legale questa pratica.

Il regolamento n. 1493/99 nell’allegato I definisce il vino come «il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve». Il mosto di uve è definito a sua volta, nello stesso allegato, come «il prodotto liquido ottenuto naturalmente o per processi fisici da uve fresche». Infine, nell’allegato I, vi è la definizione di aceto di vino come «l’aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino». Pertanto è possibile affermare che l’aceto di vino possa essere ottenuto unicamente a partire da uve fresche.

La direttiva 2000/13 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa alla designazione e alla presentazione dei prodotti alimentari e anche alla relativa pubblicità, prevede all’articolo 3 l’obbligo di indicare la denominazione di vendita di questi prodotti. L’articolo 5 della direttiva stabilisce inoltre che la denominazione di vendita di un prodotto alimentare sia la denominazione prevista per questo prodotto dalle disposizioni comunitarie che sono applicabili ad esso.

Secondo i servizi della Commissione le disposizioni prese da uno Stato membro in applicazione di questa direttiva non possono consentire l’utilizzo di una denominazione di vendita di un prodotto per il quale esiste una definizione comunitaria, a vantaggio di un altro prodotto che non corrisponde a questa definizione. Per questo motivo la denominazione «aceto di vino» non può essere utilizzata come denominazione di vendita per un aceto che non corrisponde alla definizione che si trova nell’allegato I del regolamento 1493/99, essendo stato prodotto, nel caso in questione, a partire da uve secche.