Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 08-07-2010
Numero provvedimento: 7031
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Inoltro richiesta di autorizzazione alla produzione ed imbottigliamento di condimento balsamico a base di mosto cotto e aceti in locali annessi alla cantina tramite cortile/ portico interno.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio, a seguito dell’istanza citata in oggetto, formulata dalla ditta Acetaia del balsamico Trentino – Az. Agricola Bombardelli Ivo, con sede in Tenno (TN), ha chiesto se il rilascio dell’autorizzazione in deroga rientri nelle fattispecie previste dall’art 7 della legge n. 82/06.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si premette che appaiono applicabili per il caso le seguenti disposizioni della citata legge:

• art. 3, comma 2, che ammette la produzione di mosto cotto negli stabilimenti enologici, previa comunicazione al competente Ufficio di questo Ispettorato, che nell’ autorizzare la produzione stessa, determina le condizioni e le modalità operative che l’operatore deve rispettare;

• art. 6, comma 1, lettera c), che vieta la detenzione di aceti negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;

• art. 7, comma 1, che prevede che, in deroga ai divieti di cui all’art. 6, sono consentiti esclusivamente la detenzione ed il confezionamento di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione;

Ciò premesso, tenuto conto anche che la ditta sopra menzionata ha indicato che la produzione in oggetto sarà effettuata in promiscuità con quella dei vini e che si intende che gli stessi siano commercializzati, si esprime l’avviso che codesto ufficio possa autorizzare la produzione di mosto cotto ma non anche quella di condimento balsamico, in considerazione sia del richiamato divieto di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), che della deroga stabilita dall’art. 7 che limita alla sola detenzione e al confezionamento, ma non anche all’impiego, dei prodotti non consentiti (cioè, in questo caso dell’aceto). Per quanto riguarda l’uso di batteri acetici liofilizzati, si esprime l’avviso che le operazioni di acetificazione di mosti destinati alla produzione di un condimento balsamico non possano essere effettuate in una cantina, tenuto conto delle limitazioni e dei vincoli di cui all’art. 24, commi 1 e 2, della richiamata legge.