Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-04-2007
Numero provvedimento: 2943
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesito in materia di produzione di aceto da uve da tavola.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità per l’ottenimento del prodotto indicato in oggetto.

Nella medesima nota, inoltre, codesto Ufficio ha espresso l’avviso che, ai sensi del D.m. 19 dicembre 2000, la fermentazione alcolica delle uve da tavola o del mosto da esse ottenuto nonché la successiva acetificazione dello stesso debbano essere effettuate esclusivamente in uno stabilimento appositamente destinato alla trasformazione dell’uva da tavola, dal quale, pertanto, deve essere estratto esclusivamente l’aceto In oggetto.

AI riguardo, parzialmente condividendo l’avviso espresso da codesto Ufficio, si fa presente quanto segue, tenuto conto delle innovazioni recate dalla legge n. 82/2006.

Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera a), della citata legge, la detenzione, la produzione e l’imbottigliamento di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare.

Pertanto, in aggiunta alla predetta ipotesi formulata da codesto Ufficio, deve ritenersi consentita - in un acetificio - la produzione di aceto a partire da uve da tavola (o dai mosti da esse cottenuti) accanto alla produzione degli aceti classificati agli articoli 16 e 23 della citata legge.

Si precisa che non deve ritenersi consentita, invece, ancorché in stabilimenti a ciò appositamente destinati ai sensi del D.m. 19 dicembre 2000, la produzione e la successiva spedizione in acetificio di vini da uve da tavola, in forza del combinato disposto dell’art. 45 del Regolamento n. 1493/99, degli articoli 2 e 43 del regolamento n. 1622/00, e degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 3, della legge n. 82/06.