Organo: Commissione europea
Categoria: Succo d'uva
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 29-09-1999
Numero provvedimento: 44292
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesiti in relazione all’elaborazione di succhi d’uva.

L’unità vino, alcoli e prodotti derivanti ha ricevuto la sua lettera del 23 luglio 1999, n. F/1515, nella quale si pongono due quesiti in relazione all’elaborazione di succhi d’uva.

Con il primo quesito si chiede se è possibile ottenere succo d’uva da mosti aventi una gradazione complessiva inferiore ad 8 gradi e se i prodotti vitivinicoli come uve fresche, mosti di uve parzialmente fermentate ed altri, debbano avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo oppure se questa gradazione minima si riferisce unicamente ai prodotti che vengono sottoposti alla pratica enologica dell’arricchimento, articolo 18 del reg. n. 822/87 ora reg. 606/09.

In questo caso, secondo il parere dei servizi della Commissione, posso confermare che le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento n. 822/87, si applicano unicamente ai prodotti sottoposti ad arricchimento. Per l’elaborazione di succhi d’uva esiste un vincolo, per le materie prime utilizzate, e cioè quello relativo alla massa volumica che deve essere compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo a 20° Celsius, ma questo nel caso che sia richiesto il versamento dell’aiuto previsto dall’articolo 46 del reg. n. 822/87.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si chiede se una norma nazionale può, in assenza di disposizioni specifiche della normativa comunitaria, vietare l’elaborazione di succo d’uva nello stabilimento dove vengono vinificati i mosti. Si fa anche riferimento ad una sentenza della Corte di giustizia, del 18 settembre 1986 (Commissione/Germania), secondo la quale gli Stati membri non possono più intervenire con disposizioni legislative nazionali unilaterali, laddove i settori delle organizzazioni comuni di mercato sono già coperti dalla normativa comunitaria. Fanno eccezione a questa regola i casi in cui la normativa comunitaria riconosce la competenza nazionale oppure i casi non coperti dalla normativa comunitaria. Nel caso specifico, secondo il parere dei servizi della Commissione, ogni Stato membro, nel quadro dello svolgimento efficace dei controlli, può prevedere delle norme specifiche ed andare oltre quanto indicato dalla normativa comunitaria. Ciò significa che ogni Stato membro organizza la propria attività di controllo nella maniera che ritiene più adeguata. Quindi il divieto di elaborare il succo d’uva negli stabilimenti dove si produce vino è comprensibile ed accettabile, anche in considerazione del fatto che l’uva da tavola non può essere vinificata ma può essere utilizzata per la produzione di succhi d’uva. Sarebbe certamente difficile poter controllare la destinazione di quest’uva, una volta entrata in uno stabilimento dove si elaborano i succhi d’uva e si produce vino.