Applicazione del regolamento n. 822/87 per quanto concerne l’elaborazione dei succhi d’uva.
La commissione si è espressa su una richiesta di interpretazione avanzata della delegazione italiana in merito alle regole relative alle pratiche e trattamenti enologici indicati all’articolo 15 e all’allegato VI del regolamento n. 822/87 ora reg. 1234/07 e reg. 606/09 per la fabbricazione del succo d’uva.
Poiché l’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento n. 822/87 esclude il succo d’uva e il succo d’uva concentrato dalle disposizioni dagli articoli 15 a 26, le pratiche enologiche previste all’articolo VI non possono riguardare questi prodotti. Allo stesso modo per il mosto d’uva e per il mosto d’uva concentrato, qualora essi siano destinati all’elaborazione di succhi d’uva.
Le regole comuni relative alla composizione e alle condizioni di produzione dei succhi di frutta, e in particolare dei succhi d’uva, sono fissate dalla direttiva 93/77 ora reg. 112/01 relativa ai succhi di frutta e ad alcuni prodotti simili. Le modifiche dei trattamenti applicabili ai succhi di frutta per adattarli all’evoluzione tecnica sono oggetto della procedura del comitato permanente delle derrate alimentari.