Produzione dei succhi d’uva concentrati nelle cantine.
Si fa seguito alla circolare di questo ministero n. 9 del 10 aprile 1981, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla produzione, nelle cantine, dei succhi d’uva.
Al riguardo, a completamento della sopra citata circolare, questo ministero fa presente di essere dell’avviso che, qualora nelle cantine vengano introdotti esclusivamente uve o mosti provenienti dalle varietà raccomandate o dalle varietà autorizzate, di cui all’articolo 30 del regolamento n. 337/79 (ora regolamento n. 1234/07), con ricchezza zuccherina tale da consentire la produzione di vini da tavola o di v.q.p.r.d. aventi le gradazioni alcolometriche minime naturali previste per le diverse zone viticole di produzione, le uve ed i mosti medesimi possano essere utilizzati, per la produzione di succhi d’uva e succhi d’uva concentrati, direttamente nelle cantine.
In questo caso, però, dovranno essere tenuti, sui prescritti registri, conti distinti, nonché essere rispettate tutte le cautele che l’Istituto di vigilanza riterrà opportuno adottare al fine di evitare eventuali abusi.