Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nessuno
Data provvedimento: 10-04-1981
Tipo gazzetta: Nessuna

Produzione dei «succhi d’uva» nelle cantine.

È  stato  chiesto  a  questo  ministero  se,  alla  luce  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  sia  consentito  produrre  «succhi d’uva» nelle cantine, in promiscuità con i prodotti vinosi.

Al riguardo, si fa presente che il succo d’uva, secondo la definizione contenuta al punto 6) dell’allegato II al regolamento n. 337/79 (ora regolamento n. 1234/07) è il mosto d’uva non fermentato ma fermentescibile, che è stato sottoposto a trattamenti appropriati per essere consumato come tale, avente un titolo alcolometrico volumico non superiore a 1% vol.

Trattasi quindi di un prodotto avente una propria definizione, diversa dal mosto d’uva.

Il succo d’uva pertanto non può andare alla vinificazione ma è esclusivamente destinato come tale al consumo diretto.

Ne deriva che il succo d’uva non può essere usato in alcun modo nella vinificazione (articolo 48, punto 5 del regolamento n. 337/79) e non può essere detenuto nelle cantine.

La destinazione del succo d’uva è sottoposta a controllo. Esso va prodotto in locali diversi o separati da quelli in cui si lavorano o si detengono vini, ciò perché il succo d’uva può essere ricavato anche da uve provenienti da vitigni diversi da quelli prescritti per l’ottenimento di mosto d’uva.

Il succo d’uva ricade, pertanto, sotto la disciplina dei succhi di frutta e come tale può essere aggiunto di sostanze zuccherine.

Pertanto, a nulla vale il fatto che il succo d’uva possa essere ottenuto anche da mosto d’uva.

Concludendo, si ritiene che da una cantina non possa essere estratto «succo d’uva», bensì mosto d’uva, anche se, merceologicamente, i due prodotti sono pressoché identici.

Ai sensi, poi, dell’articolo 1 del D.m. 22 maggio 1975 (ora D.m. 768 del 19 dicembre 94), emanato in applicazione del regolamento n. 1153/75, la circolazione dei succhi d’uva è soggetta al documento di accompagnamento VA1, nel quale, alla casella 12, deve essere indicata la massa volumica del prodotto stesso.

Nel modello VA1 dovrebbe essere riportata l’indicazione «da non destinare alla vinificazione».