Produzione di mosti e di succhi d’uva concentrati e concentrati rettificati ottenuti dalle uve da tavola.
Si fa riferimento alla nota n. F/334 dell’8 febbraio 2000, con la quale codesta Direzione generale ha trasmesso anche a questo Ispettorato centrale copia dell’allegata nota n. 3118 dell’1 febbraio 2000 contenente chiarimenti forniti dalla Commissione europea su quanto in oggetto.
In particolare è stato chiesto se sia possibile fabbricare «mosto concentrato proveniente da uve da tavola», «mosto concentrato rettificato proveniente da uve da tavola» e «succo d’uva concentrato rettificato (o deionizzato) proveniente da uve da tavola».
La Commissione Ue con la succitata nota ha fornito risposta comunicando che non è consentita l’elaborazione di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato, entrambi provenienti dalle uve da tavola, mentre è consentita la produzione di succo di uva concentrato rettificato proveniente dalle medesime uve.
Questo Ispettorato centrale, in qualità di organismo di controllo potenzialmente coinvolto dagli effetti scaturenti dalla suddetta interpretazione, ritiene necessario esporre il proprio parere in proposito attraverso l’esposizione di valutazioni aventi natura diversa da quelle assunte dalla Commissione medesima.
Si deve far rilevare, innanzitutto, che emerge una discrepanza fra il contenuto del primo capoverso della nota della Commissione Ue, laddove non si ammette la produzione dei mosti concentrati e concentrati rettificati provenienti dalle uve da tavola, ed il penultimo capoverso laddove si ammette, invece, un utilizzo di tali mosti nell’elaborazione di aceto balsamico, autorizzandone in maniera esplicita la relativa produzione.
In aggiunta, si deve far presente che la situazione creatasi con l’entrata in vigore del divieto di vinificazione delle uve da tavola ha aumentato in misura concreta la possibilità, ancora consentita, di trasformare le medesime uve in mosti — anche concentrati — da destinarsi all’elaborazione di altri prodotti comprendenti anche i succhi d’uva, come richiamato dalla Commissione stessa.
In tale situazione appare evidente che la produzione e la movimentazione dei mosti suddetti — in carenza di definizioni appropriate e specifiche atte a renderli identificabili e differenziabili dai mosti ottenuti dalle uve da vino — ne avrebbe reso problematico il controllo con conseguente potenziale intrusione illecita degli stessi fra i prodotti della filiera vino, dalla quale teoricamente ne sono esclusi.
Proprio per le suddette necessità di controllo, con il D.m. 6 agosto 1997, sono state previste apposite definizioni — da usarsi sui registri e sui documenti di trasporto — riguardanti i prodotti citati derivati dalle uve da tavola e fra le quali sono incluse anche quelle di «mosto concentrato ottenuto dalle uve da tavola da non destinarsi alla vinificazione» e di «mosto concentrato rettificato ottenuto dalle uve da tavola da non destinarsi alla vinificazione».
Tutto ciò si è ritenuto possibile in considerazione del fatto che le definizioni suddette, proprio perché nettamente differenti ed appositamente diversificate, non avrebbero potuto e dovuto essere in alcun modo confuse con quelle elencate all’art. 69 del reg. n. 822/87, per le quali vige l’obbligo di produzione a partire da uve da vino.
In proposito, si deve evidenziare che i contenuti della nota n. 44292 del 29 settembre 1999 espressi dalla Commissione Ue autorizzano uno Stato membro ad adottare le previsioni normative ritenute opportune al fine di uno svolgimento efficace dei controlli.
Per quanto riguarda la restante parte del quesito proposto, questo Ispettorato centrale ritiene necessario soffermarsi anche sulle valutazioni espresse circa la possibilità di utilizzare mosti concentrati e concentrati rettificati nell’industria acetiera ed in particolare nella produzione di aceti balsamici.
In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che questo Ispettorato centrale medesimo non può condividere quanto autorizzato dalla Commissione europea con l’interpretazione fornita, circa la possibilità di una legittima utilizzazione dei mosti concentrati e concentrati rettificati provenienti dalle uve da tavola nella produzione dell’Aceto balsamico. Tale interpretazione verrebbe ad essere giustificata con la considerazione che le uve da tavola ed i prodotti dagli stessi derivati sono esclusi dalla normativa relativa al settore vitivinicolo.
A sostegno della propria posizione, questo Ispettorato centrale sottolinea che il settore degli «aceti» non è stato ancora armonizzato a livello comunitario, tranne che per la definizione di aceto di vino contenuta nell’Allegato I del reg. n. 822/87: non esistono quindi delle norme prevalenti a cui la norma nazionale deve osservanza per non risultare illegittima. Il medesimo settore degli aceti, proprio per il valore tradizionalmente attribuito ai medesimi prodotti nel territorio nazionale soprattutto a quelli derivati dal vino, è stato invece ampiamente regolamentato dallo Stato italiano già da tempo con specifiche norme quali gli artt. 41 e seguenti del Dpr 162/65, il Dpr 773/68, la legge 527/82 ed il D.m. 27 marzo 1986. In tale ottica quindi, l’interpretazione data dalla Commissione Ue, su una materia disciplinata quasi esclusivamente a livello nazionale, appare non in linea con gli scopi che invece il legislatore italiano ha voluto fino ad oggi perseguire e che, qualora accettata, causerebbe conseguenze negative e destabilizzanti anche a carico degli operatori del settore, viste le prescrizioni di legge nettamente in contrasto con quanto affermato dalla Commissione medesima.
Bisogna innanzitutto rilevare che il quesito e la relativa risposta della Commissione Ue si riferiscono ad un prodotto genericamente definito «Aceto balsamico»: in tal modo essa potrebbe essere applicabile, in maniera indifferente e non corretta, alle due categorie di Aceti balsamici ammesse in Italia, i tradizionali e non, disciplinate da diversa normativa. Infatti, gli Aceti balsamici tradizionali di Modena e Reggio Emilia sono attualmente disciplinati, riconosciuti e tutelati con denominazione di origine dalla legge n. 93/86, che dispone l’elaborazione degli stessi unicamente a partire da determinate varietà di uve classificate come varietà da vino.
La disciplina specifica dell’Aceto balsamico di Modena deriva dal contenuto dell’articolo 46 del Dpr 162/65 (recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), che prevede la possibilità di disciplinare aceti preparati con tecniche caratteristiche particolari ed in attuazione del quale è stato emanato il D.m. 3 dicembre 1965, che ha stabilito le tecniche di composizione e le modalità di elaborazione del medesimo aceto. Successivamente, con D.m. del 15 novembre 1989, ne è stata riconosciuta anche la denominazione di origine.
Il D.m. 3 dicembre 1965 citato prevede l’elaborazione dell’Aceto balsamico di Modena a partire da mosti di uva da doversi intendere come provenienti esclusivamente dalle uve da vino, proprio per la normativa vigente all’epoca della sua emanazione oltre che attualmente, non essendoci state innovazioni in proposito.
Infatti, solo a partire dall’emanazione della citata legge 527/82 il legislatore italiano ha consentito l’elaborazione di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino che, ai fini di una corretta etichettatura, devono precisare l’esatta materia prima dalla quale derivano.
Per l’attuazione di alcuni aspetti della medesima legge è stato successivamente emanato il D.m. 26 marzo 1986, con il quale è stata indicata, fra le materie prime dalle quali è consentita l’elaborazione di aceti, anche la frutta ed i relativi fermentati. Di conseguenza, le uve fresche da tavola — comprese ai sensi dell’articolo 1 del reg. 2200/96 nell’organizzazione comune del mercato ortofrutticolo — e i prodotti dalle stesse derivati possono essere impiegate in tale elaborazione unicamente per dare aceto di frutta e più precisamente «aceto di uva da tavola».
Pertanto, per le motivazioni suddette, l’utilizzazione, nell’elaborazione di aceti balsamici, di mosti provenienti dalle uve da tavola, anche in forma concentrata o concentrata rettificata, deve continuarsi a ritenere irregolare ed a tale indicazione gli uffici periferici in indirizzo sono pregati di attenersi nello svolgimento dell’attività istituzionale.