Organo: Commissione europea
Categoria: Succo d'uva
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 01-02-2001
Numero provvedimento: 3327
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Glicerina naturale nei succhi d’uva.

1.  I servizi della Commissione hanno esaminato la vs. in riferimento, relativa al rifiuto di talune aziende tedesche di acquistare succo d’uva di provenienza italiana quando il prodotto presenti un tenore di glicerina endogena superiroe ad 1 g/l.

Tali difficoltà deriverebbero dalle osservazioni formulate dalla gfl, un laboratorio di analisi privato a Berlino, che riterrebbe la presenza di tale tenore di glicerina non consentita.

 Il ministero ritiene che la condotta delle imprese tedesche costituisca un ostacolo alla libera circolazione del prodotto, in quanto non esiste, a livello comunitario, alcun limite legale prefissato riguardo alla glicerina nel succo d’uva e che l’unico limite riscontrabile nella regolamentazione comunitaria riguarda la presenza di alcol nel prodotto finito.

2. Una richiesta di informazioni è stata inoltrata alle autorità tedesche.

3. Nella loro risposta, le autorità tedesche espongono che l’esigenza di un contenuto di glicerina inferiore a 1 g/l nei succhi d’uva costituisce uno standard di qualità stabilito dagli operatori commerciali. Un tenore superiore indica che il prodotto non risponde ai criteri che figurano nella direttiva n. 93/77 relativa ai succhi di frutta e prodotti simili e che non soddisfa alle esigenze di qualità previste dagli importatori.

 Esse sottolineano inoltre che, trattandosi di norme di qualità stabilite a livello privato, non è possibile imputare alle autorità nazionali alcun comportamento che costituisca un ostacolo agli scambi vietato dal diritto comunitario.

4. Il tenore della risposta tedesca corrisponde alle allegazioni contenute nella lettera in riferimento secondo la quale i comportamenti denunciati sono posti in essere da «alcune aziende tedesche» sulla base dei referti analitici di «un’istituzione privata».

5. La direttiva n. 93/77 ora reg. 112/01 prevede all’articolo 1 che i succhi devono essere ottenuti da frutti sani, esenti da ogni alterazione e giunti al grado di maturità appropriato. Il paragrafo 5 a) dello stesso articolo stabilisce che il succo di frutta è fermentescibile ma non fermentato.

Tecnicamente, succhi elaborati da frutti nelle condizioni indicate nella direttiva presentano un contenuto in glicerina trascurabile. La presenza di un tenore in glicerina intorno ad 1 g/l o superiore può essere indizio di un inizio di fermentazione del prodotto o di una non perfetta qualità della materia prima.

6. Pur non presentando tale tenore di glicerina endogena un rischio sanitario, i servizi della Commissione ritengono che gli operatori commerciali possono, al loro livello, stabilire norme di qualità come quella in oggetto.

7. In considerazione di quanto sopra e tenuto conto dell’insussistenza di comportamenti attribuibili alle autorità tedesche che possano costituire ostacolo agli scambi del prodotto, i servizi della Commissione ritengono di non dover dare ulteriore seguito al trattamento della pratica e proporranno alla Commissione l’archiviazione del reclamo.