Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Succo d'uva
Tipo documento: Direttiva UE
Data provvedimento: 20-12-2001
Numero provvedimento: 112
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 12-01-2002
Numero gazzetta: 10

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

(Direttiva 20/12/2001, n. 2001/112/CE, pubblicata in G.U.U.E. 12 gennaio 2002, n. L 100)

La Direttiva  20 dicembre 2001, n. 2001/112/CE, in vigore dal 12 gennaio 2002, è riportata nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 14 maggio 2024, n. 2024/1438.


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti oggetto di queste direttive devono conformarsi affinché possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993.

(2) Con la direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e a taluni prodotti simili, si è proceduto alla codificazione della direttiva 75/726/CEE relativa alla stessa materia.

(3) Le direttive 75/726/CEE e 93/77/CEE erano state motivate dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti i succhi di frutta e i nettari destinati all'alimentazione umana potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.

(4) Tali direttive avevano pertanto stabilito norme comuni per la composizione, l'impiego di denominazioni riservate, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di consentirne la libera circolazione all'interno della Comunità.

(5) È opportuno per maggiore chiarezza procedere alla rifusione della direttiva 93/77/CEE in un nuovo testo, al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produzione e di immissione in commercio dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi.

(6) Occorre altresì adeguare la direttiva 93/77/CEE alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, sui coloranti, sugli edulcoranti e sugli altri additivi autorizzati.

(7) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, dovrebbero applicarsi salve talune deroghe. Occorre indicare chiaramente quando un prodotto è un miscuglio di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato e, nel caso del nettare di frutta, quando è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato. L'elenco degli ingredienti sull'etichetta riporta i nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi di frutta ottenuti da un succo concentrato utilizzati.

(8) Fatta salva la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti dalla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri. Tuttavia tale possibilità non si può estendere a tutta la Comunità. Pertanto gli Stati membri sono liberi di autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine ed anche di minerali nelle loro produzioni nazionali. In ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità dovrebbe essere garantita in conformità delle norme e dei principi derivanti dal trattato.

(9) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(11) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1.

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell’allegato I.

Salvo ove diversamente stabilito dalla presente direttiva, i prodotti di cui all’allegato I sono soggetti alla normativa dell’Unione applicabile agli alimenti, come il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

 

Articolo 2.

(Articolo soppresso)

 

Articolo 3.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, alle seguenti condizioni:

1) a) Le denominazioni di vendita elencate nell’allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e, salvo la lettera b), sono utilizzate nel commercio per designarli.

b) In alternativa alle denominazioni di vendita di cui alla lettera a), l’allegato III fornisce un elenco di denominazioni specifiche. Se un operatore usa le denominazioni di cui all’allegato III, parte I, queste sono usate nella lingua e alle condizioni ivi specificate. Per quanto riguarda le denominazioni di cui all’allegato III, parte II, gli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato possono stabilire che tali denominazioni siano usate in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

2) Se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutta, l’indicazione della specie sostituisce il termine «frutta».

3) Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell’elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l’indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta», da un’indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.

4) La dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti” può comparire sull’etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui al punto 1 dell’allegato I, parte I.)

5) La ricomposizione dello stato di origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell’allegato I, punto I, non comporta l’obbligo di citare nell’etichettatura l’elenco degli ingredienti utilizzati per dette operazioni.

L’aggiunta di polpa e di cellule, definite nell’allegato II, nei succhi di frutta è indicata nell’etichettatura.

6) Fatto salvo l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l’etichettatura comporta la dicitura “da concentrato/i” o “parzialmente da concentrato/i”, a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

7) Nel caso di nettare di frutta, l’etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta …% minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

 

Articolo 4.

L’etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all’allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione è riportata:

— sull’imballaggio,

— su un’etichetta apposta sull’imballaggio, o

— su un documento di accompagnamento.

 

Articolo 5.

Per i prodotti di cui all’allegato I gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti all’allegato I immessi sul mercato dell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.


Articolo 6.

Per la fabbricazione dei prodotti definiti nell’allegato I, parte I, si può ricorrere esclusivamente ai trattamenti e alle sostanze di cui all’allegato I, parte II e alle materie prime conformi all’allegato II della presente direttiva. Inoltre i nettari di frutta sono conformi all’allegato IV.


Articolo 7.

1. Al fine di adeguare gli allegati della presente direttiva agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 7 bis, per modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II. 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo norme concernenti le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali dei prodotti di cui al punto 6, lettere a) e b), e al punto 7 dell’allegato I, parte I e l’uso dei processi autorizzati per ridurre gli zuccheri di cui al punto 3 di tale allegato, parte II.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i metodi di analisi, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, per verificare se i prodotti di cui al punto 1, lettere a) e b), al punto 2, al punto 6, lettere a) e b), e al punto 7 dell’allegato I, parte I, sono conformi alla presente direttiva.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

Fino all’adozione dei pertinenti atti di esecuzione gli Stati membri di avvalgono, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto della presente direttiva.


Articolo 7 bis

1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 in relazione all’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio .

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Articolo 7 quater

Entro il 14 giugno 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della fattibilità delle diverse possibilità di etichettatura che indichi il paese o i paesi d’origine in cui il frutto o i frutti utilizzati per la fabbricazione di un succo di frutta o della purea di frutta sono stati raccolti. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

 

Articolo 8.

(Articolo soppresso)

 

Articolo 9.

La direttiva 77/93 è abrogata con decorrenza 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

 

Articolo 10.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

— autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'allegato I se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,

— vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004, in conformità della direttiva 93/77/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.


Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Picqué

 

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI


I.   DEFINIZIONI

1. a) Succo di frutta

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.

Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.

Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta.

b) Succo di frutta da concentrato

Designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato quale definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell’allegato V.

Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.

Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.

Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.

2. Succo di frutta concentrato

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d’acqua.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.

3. Succo di frutta estratto con acqua

Il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di

— frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o

— frutti interi disidratati.

4. Succo di frutta disidratato - in polvere

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell’acqua.

5. Nettare di frutta

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:

— è ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e

— che risponde ai requisiti di cui all’allegato IV.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.

6. a) Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta quale definito al punto 1, lettera a), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.

Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe.

b) Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato quale definito al punto 1, lettera b), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nella parte II, al punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 7 con acqua potabile che soddisfa i criteri di cui alla direttiva (UE) 2020/2184.

Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri di uno o più dei prodotti seguenti: succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta.

7. Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito al punto 2 nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite al punto 3, della parte II che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 6, lettera a), mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d’acqua.

II.   INGREDIENTI, TRATTAMENTI E SOSTANZE AUTORIZZATI

1.    Composizione

Nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell’allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.

Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.

Il valore Brix minimo stabilito nell’allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.

2. Ingredienti autorizzati

Ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:

— vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti,

— additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008; tuttavia, gli edulcoranti non sono consentiti nella fabbricazione dei prodotti elencati del presente allegato, parte I, ad eccezione dei nettari di frutta,

e in aggiunta:

— per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: l’aroma, la polpa e le cellule restituiti,

— per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti,

— per i nettari di frutta: l’aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all’allegato IV, parte I, del 15 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all’allegato IV, parte II, e del 10 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all’allegato IV, parte III; e/o edulcoranti.

L’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se è presente tale indicazione, sull’etichetta figura altresì l’indicazione seguente: “contiene naturalmente zuccheri”;

— per i prodotti di cui all’allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele,

— per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 7, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro,

— per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche,

— per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: acqua nella misura strettamente necessaria a ripristinare l’acqua persa come risultato del processo di riduzione dello zucchero.

3. Trattamenti e sostanze autorizzati

Ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:

— processi meccanici di estrazione,

— gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall’uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1,

— per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell’uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l,

— preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari,

— gelatina alimentare,

— tannini,

— silice colloidale,

— carbone vegetale;

— azoto,

— bentonite come argilla assorbente,

— coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,

— coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali,

— proteine vegetali derivate da frumento, piselli, patate o semi di girasole a fini di chiarificazione,

— solo per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: i processi per ridurre la quantità di zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto, ossia filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.

 

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME


Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1.   Frutta

Tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto.

La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell’Unione.

2.   Purea di frutta

Il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.

3.   Purea concentrata di frutta

Il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l’eliminazione fisica di una determinata parte dell’acqua di costituzione.

Alla purea di frutta concentrata può essere restituito l’aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell’allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie.

4.   Aroma

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante l’applicazione di processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremitura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione.

L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.

5.   Zuccheri

— gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana,

— lo sciroppo di fruttosio,

— gli zuccheri derivati dalla frutta.

6.   Miele

Il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

7.   Polpa o cellule

I prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo.

 

ALLEGATO III

Denominazioni specifiche di taluni prodotti elencati nell’Allegato I


I.  Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione

a) “vruchtendrank”, per i nettari di frutta;

b) “Süßmost” deve essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni “Fruchtsaft” o “Fruchtnektar”:

i) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei a essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale;

ii) per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;

c) “succo e polpa” o “sumo e polpa”, per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;

d) i) “æblemost”, sinonimo di succo di mela;

ii) “æblemost fra koncentrat”, sinonimo di succo di mela da concentrato;

e) i) “sur … saft”, completata dall’indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,

ii) “sød… saft” o “sødet… saft”, completata dall’indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;

f) “äppelmust/äpplemust”, sinonimo di succo di mela;

g) “mosto”, sinonimo di succo di uva;

h) “smiltsērkšķu sula ar cukuru” o “astelpaju mahl suhkruga” o “słodzony sok z rokitnika” per i succhi ottenuti dal frutto dell’olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.

II.  Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate in una o più lingue ufficiali dell’Unione

a) “acqua di cocco”, per il prodotto che è estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco, come sinonimo di succo di cocco.

 

ALLEGATO IV

Disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta
 

Nettari di frutta

Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito)

I.  Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale

Frutto della passione

25

Morelle di Quito

25

Ribes nero

25

Ribes bianco

25

Ribes rosso

25

Uva spina

30

Frutti dell’olivello spinoso

25

Prugnole

30

Prugne

30

Susine

30

Sorbe

30

Cinorrodi

40

Marasche

35

Altre ciliegie

40

Mirtilli

40

Bacche di sambuco

50

Lamponi

40

Albicocche

40

Fragole

40

More

40

Mirtilli rossi

30

Cotogne (Cydonia oblonga L.)

50

Limoni e limette

25

Altra frutta appartenente a questa categoria

25

II.  Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale

Manghi

25

Banane

25

Guaiave o Guave

25

Papaie

25

Litchi

25

Azzeruoli

25

Crossoli

25

Cachirmani o cuori di bue

25

Cerimolie

25

Melegrane

25

Anacardi o noci di acagiù

25

Frutti di caja

25

Frutti di imbu

25

Altra frutta appartenente a questa categoria

25

III.  Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale

Mele

50

Pere

50

Pesche

50

Agrumi, esclusi limoni e limette

50

Ananas

50

Pomodori

50

Altra frutta appartenente a questa categoria

50

 

ALLEGATO V 

VALORI BRIX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA
 

Nome comune del frutto

Nome botanico

Livelli Brix minimi

Mela (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Albicocca (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banana (**)

Musa x paradisiaca L. (escluse le banane «plantains»)

21,0

Ribes nero (*)

Ribes nigrum L.

11,0

Cocco (*)

Cocos nucifera L.

4,5

Uva (*)

Vitis vinifera L. o suoi ibridi

Vitis labrusca L. o suoi ibridi

15,9

Pompelmo (*)

Citrus x paradisi Macfad.

10,0

Guaiava o Guava (**)

Psidium guajava L.

8,5

Limone (*)

Citrus limon (L.) Burm. f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

13,5

Arancia (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Frutto della passione (*)

Passiflora edulis Sims

12,0

Pesca (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Pera (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Lampone (*)

Rubus idaeus

7,0

Amarena (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Fragola (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Pomodoro (*)

Lycopersicon esculentum Mill.

5,0

Mandarino (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C.

Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità).