Lavorazione uve da mensa per la produzione di succhi di uve.
Si fa riferimento alla nota in data 22 maggio 2009 di codesta società, di pari oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine:
1. alla possibilità, per uno stabilimento autorizzato alla trasformazione di uve da mensa, di effettuare, per conto di terzi, la trasformazione delle uve medesime in mosto di uve.
2. alla tipologia di documento da redigere in relazione alla spedizione del mosto di uve prodotto.
AI riguardo, si fa presente quanto segue.
Per quanto riguarda il quesito n. 1, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.m. 19 dicembre 2000, questo Ispettorato è dell’avviso che possa essere effettuata la trasformazione in parola, a condizione che siano costantemente garantite la rintracciabilità dei prodotti dei due soggetti contraenti e l’individuazione delle rispettive responsabilità in ordine ad eventuali illeciti con particolare riferimento agli obblighi documentali previsti dalla normativa vigente nel settore vitivinicolo. In relazione a quanto sopra, poiché le nuove modalità di lavorazione apportano modifiche a quanto già precedentemente dichiarato a norma dell’articolo 5 del richiamato decreto ministeriale, si deve procedere ad una nuova comunicazione ai sensi della medesima disposizione.
Per quanto riguarda il quesito n. 2. si è dell’avviso che il documento di accompagnamento del mosto di uve prodotto debba essere redatto sul modello «IT».
Con l’occasione, si precisa che anche le uve da tavola destinate alla trasformazione devono essere scortate da analogo documento: in proposito, si fa riferimento ai pareri resi dalla Commissione UE (si allegano le note n. F/702 del 7 giugno 1993, n. 30819 del 31 luglio 1997, n. F/1866 del 28 agosto 2000 e n. 2204 del 13 gennaio 2003) con le quali è stato più volte ribadito che i prodotti in questione debbano essere considerati quali prodotti vitivinicoli.