Produzione di succhi di uve ottenuti da mosti derivanti da uve da tavola.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta di pari oggetto, con la quale codesta Società ha fornito tramite l’Ufficio periferico in indirizzo, i dati e le notizie richieste con la nota n. 1636 del 12 febbraio c.a. di questo Ispettorato.
AI riguardo, in relazione alla richiesta di codesta Società (già formulata con nota in data 9 gennaio 2009, inoltrata tramite la Regione Emilia-Romagna), concernente l’introduzione di mosti da uve da tavola per la loro successiva trasformazione in succhi di uve nel proprio stabilimento, nel quale sono detenuti ed elaborati prodotti vitivinicoli ottenuti da uve da vino, si fa presente quanto segue.
Si premette che:
• l’articolo. 6, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 82/06, prevede, rispettivamente. il divieto di detenere negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nel locali annessi o intercomunicanti, sia «...sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse dall’uva fresca...», sia «...qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali...»;
• l’articolo 10, comma 1, della legge n. 82/06, prevede, inoltre, che nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti, è vietata la detenzione a scopo di commercio, tra l’altro, dei mosti che provengono da varietà di vite non iscritte ad uve da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite;
• l’articolo 4, comma 1, del D.m. 19 dicembre 2000, prevede che le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino;
• l’articolo 4, comma 4, del D.m. 19 dicembre 2000, prevede che, per stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti si intendono anche: a) le distillerie; b) gli stabilimenti confinanti con gli stabilimenti ove si detengono le uve da vino ed i prodotti da esse ottenuti purché lungo il confine fra i due stabilimenti sia presente un muro in cemento armato di altezza non inferiore a 50 centimetri sormontato da una recinzione metallica di altezza non inferiore a 3,50 metri;
• pertanto, la detenzione e la trasformazione dei mosti da uve da tavola e dei prodotti da essi ottenuti, deve essere realizzata in un altro stabilimento a ciò appositamente destinato e differente da quello esistente, tenuto conto che in quest’ultimo sono detenuti mosti ottenuti da uve da vino nonché mosti concentrati e mosti concentrati rettificati destinati ad essere impiegati nella elaborazione dei vini;
• tale nuovo stabilimento, peraltro, può essere confinante con il predetto stabilimento già esistente.
Quanto sopra rappresentato non pregiudica ogni iniziativa di codesta Società intesa alla realizzazione di opportuni allestimenti atti ad assicurare la conformità alle sopra menzionate limitazioni, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 del citato art. 4, del D.m. 19/12/2000.
In tal senso, codesta Società una volta poste in essere le citate iniziative, potrà dame comunicazione all’Ufficio periferico in indirizzo, onde consentire allo stesso una preliminare valutazione in merito al rispetto delle menzionate prescrizioni.