Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 07-10-2009
Numero provvedimento: 936
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 264
Data aggiornamento: 01-01-1970

recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose (versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione,

alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e

che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1267/94 della Commissione, del 1° giugno 1994, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) L’Unione europea ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con gli Stati Uniti d’America e ha firmato un accordo con gli Stati Uniti messicani in merito al mutuo riconoscimento e alla protezione di alcune bevande spiritose. Questi accordi prevedono l’attuazione, entro un certo termine, delle misure regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare agli obblighi ivi previsti. Per permettere che i prodotti succitati fruiscano delle garanzie di controllo e di protezione previste dall’accordo, è opportuno stabilire l’elenco dei prodotti contemplati dagli accordi conclusi dall’Unione europea.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

1. Le designazioni dei prodotti elencati all’allegato I, originari dei paesi terzi ivi indicati, possono essere utilizzate esclusivamente per i prodotti fabbricati conformemente alle leggi e ai regolamenti degli stessi paesi terzi.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano delle misure di protezione e di controllo previste, nel settore delle bevande spiritose, dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, alle condizioni stabilite nell’accordo con i paesi terzi interessati.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1267/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2009.

 

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione 

 

___________

(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2) GU L 138 del 2.6.1994, pag. 7.

(3) V. allegato II.

 

ALLEGATO I

Designazione del prodotto Paese di origine
Tennessee Whisky/Tennessee Whiskey Stati Uniti
Bourbon Whisky/Bourbon Whiskey/Bourbon come designazione per Bourbon Whiskey Stati Uniti
Tequila Stati Uniti messicani
Mezcal Stati Uniti messicani

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sua modifica successiva

Regolamento (CE) n. 1267/94 della Commissione (GU L 138 del 2.6.1994, pag. 7).
Regolamento (CE) n. 1434/97 della Commissione (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 56).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1267/94 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2 Articolo 3
Allegato Allegato I
Allegato II
Allegato III