Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 29-11-2004
Numero provvedimento: 881
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 373
Data aggiornamento: 01-01-1970

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, tenuto conto dell’allargamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto dell’allargamento, è necessario modificare l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, al fine di proteggere le nuove denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.

(2) La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice I, sezione A. È opportuno approvare tale scambio di lettere.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande alcoliche,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l’Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

 

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

 

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

 

___________

(1) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.