Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini e bevande aromatizzate
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-02-1992
Numero provvedimento: 21
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

La Commissione Ce fin dagli anni ‘80 si è posta l’obiettivo di pervenire a una regolamentazione comune nel settore delle bevande alcoliche.

La prima proposta, che porta la data del 1982, riguardava la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati.

Tale proposta a seguito dei lavori svolti nelle diverse istanze comunitarie e del parere espresso sia dal Parlamento europeo sia dal Comitato economico e sociale, è stata scissa, nel 1986, in due distinte proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i «vini vermut e gli altri vini aromatizzati» e le «bevande spiritose».

Il primo passo verso la regolamentazione comune delle bevande alcoliche è stato compiuto in concreto nel mese di giugno del 1989 con l’adozione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 1576/89 relativo alle «bevande spiritose».

Per quanto si riferisce ai vini aromatizzati il Consiglio, allo scopo di tener conto della rilevanza commerciale assunta da alcune bevande aromatizzate a bassa gradazione alcolica, ha ritenuto opportuno ampliare notevolmente il campo di applicazione della relativa proposta includendo altre due categorie di prodotti e precisamente le «bevande aromatizzate a base di vino» aventi una gradazione compresa tra 7 e 14,5% vol e i «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» aventi una gradazione compresa tra 1,2 e 7% vol.

Su tale proposta è stata raggiunta, in occasione del turno di presidenza italiana, una posizione comune da parte del Consiglio.

Una volta acquisito il parere dal Parlamento europeo il Consiglio ha proceduto alla sua adozione formale.

L’accordo raggiunto, fortemente voluto dalla delegazione italiana (come è noto, l’Italia oltre a produrre vermut di grande prestigio e di rinomanza mondiale è anche il Paese maggior produttore di vini aromatizzati), si è concretizzato nel giugno del 1991 con l’adozione del regolamento n. 1601/91.

Compiuto il secondo passo sulla strada della regolamentazione comune delle bevande alcoliche si dovrà ora provvedere all’emanazione di altri due regolamenti tendenti a disciplinare le norme di produzione e di designazione delle bevande spiritose aventi una gradazione inferiore a 15% vol e delle bevande aromatizzate contenenti vino ottenute con aggiunta di alcol.

In vista dell’entrata in applicazione del regolamento n. 1601/91 che, come è noto, è fissata al 17 dicembre 1991, il comitato di applicazione previsto dallo stesso regolamento, nella sua prima riunione, ha espresso parere favorevole all’unanimità in merito a una proposta relativa alle misure transitorie intese a facilitare il passaggio dal regime nazionale a quello comunitario.

Gli opportuni chiarimenti in merito alle suddette misure transitorie sono stati forniti da questo ministero con lettera circolare del 6 dicembre 1991, n. F/2372.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto del fatto che il regolamento del Consiglio contiene anche delle norme direttamente applicabili si forniscono, qui di seguito, i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della nuova normativa comunitaria.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che i chiarimenti stessi sono stati preventivamente concordati con le altre amministrazioni interessate (Minindustria, Minfinanze, Minsanità).

1 - Vini aromatizzati

A) Il regolamento n. 1601/91 prevede che, per la preparazione dei vini aromatizzati, possono essere impiegati i vini definiti nell’allegato I del regolamento n. 822/87 punti da 12 a 18 ed esattamente: il vino atto a dare il vino da tavola, il vino da tavola, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato o loro miscele eventualmente con l’aggiunta di mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati e/o mosti di uve fresche mutizzati con alcol.

In virtù di quanto sopra le limitazioni previste all’articolo 6 del D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 156, n. 108, secondo la quale per la fabbricazione dei vini aromatizzati devono essere impiegati soltanto vini nazionali di gradazione complessiva non inferiore a 10% vol, sono superate.

Lo stesso regolamento prevede che i vini utilizzati per l’elaborazione dei vini aromatizzati, prima di avere formato oggetto di arricchimento, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75%.

Si ritiene opportuno precisare, in proposito, che i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i mosti di uve fresche mutizzati con alcol non rientrano nella predetta percentuale del 75%. Questi ultimi prodotti, pertanto, potranno soltanto aumentare la percentuale suddetta del 75%.

È da tener presente, inoltre, che le norme previste dall’articolo 6 della legge 108 del 1956 relative alle percentuali minime di vino da utilizzare nell’elaborazione dei vini aromatizzati secchi (70%), a base di Marsala (80%) e dei vini aromatizzati a base di vermut (95%) non sono più applicabili.

Valgono in proposito le norme contenute nel regolamento n. 1601/91.

B)  Nella preparazione dei vini aromatizzati, possono essere utilizzati i seguenti tipi di alcol: alcol etilico di origine viticola, alcol di vino o di uve secche, alcol etilico di origine agricola, distillato di vino o di uve secche, distillato di origine agricola, acquavite di vino o di vinaccia, acquavite di uve secche rispondenti alle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Le limitazioni previste all’articolo 15 del Dpr 162 del 1965 riguardanti il tipo di alcol da impiegare per l’elaborazione dei vini aromatizzati sono pertanto decadute.

C)  Per quanto attiene all’aromatizzazione, il regolamento comunitario prescrive che possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche naturali quali sono definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e della lettera c) della direttiva 388/88. L’eventuale impiego di sostanze e/o preparazioni identiche alle naturali come definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della detta direttiva potrà essere ammesso, in deroga, con regolamento della Commissione Ce.

Resta naturalmente inteso che, come già specificato nella citata circolare n. F/2372, del 6 dicembre 1991, nelle more dell’emanazione del predetto regolamento comunitario continuano ad applicarsi le norme nazionali vigenti prima del 17 dicembre 1991.

D)  In merito all’edulcorazione dei vini aromatizzati il regolamento comunitario all’articolo 3, lettera a) elenca le sostanze edulcoranti che possono essere utilizzate.

Tra le anzidette sostanze è compreso anche lo «zucchero bruciato» del quale la nuova regolamentazione dà la seguente definizione: «Per zucchero bruciato si intende il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico».

Resta inteso, pertanto, che lo zucchero bruciato a differenza del caramello o zucchero caramellizzato non è considerato come colorante.

Anche in questo caso, quindi, la norma nazionale di cui all’articolo 6 della citata legge n. 108 deve ritenersi superata.

E)   Il regolamento comunitario fissa, per i vini aromatizzati, un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari o superiore a 14,5% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo inferiore a 22% vol.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari o superiore a 17,5% vol fatta eccezione per i prodotti denominati secchi o extra secchi (tenore in zuccheri rispettivamente inferiore a 50 g/litro e 30 g/litro) per i quali il titolo alcolometrico totale minimo è fissato, rispettivamente, a 16% vol e 15% vol.

Risulta, pertanto, superata la norma nazionale di cui all’articolo 7 del D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, la quale prevede che il contenuto effettivo in alcol non deve essere inferiore al 16% in volume per i vini aromatizzati in genere ed al 18% in vol per i vini aromatizzati classificati secchi.

Il regolamento n. 1601/91, per quanto attiene ai vini aromatizzati, definisce anche alcuni specifici prodotti le cui denominazioni possono sostituire la denominazione generica di «vino aromatizzato».

In proposito, si ritiene utile evidenziare, per ciascuna di esse, le principali caratteristiche che le contraddistinguono.

Vermut

La definizione di vermut si differenzia sensibilmente da quella generica di vino aromatizzato.

Tale differenza è dovuta al fatto che per il vermut:

— possono essere utilizzati esclusivamente i vini di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1601/91 senza aggiunta di mosti;

— tra le sostanze aromatizzanti devono essere sempre presenti le sostanze estratte dalle diverse specie di Artemisia;

— per l’edulcorazione possono essere impiegati solamente zucchero bruciato, saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato.

Vino aromatizzato amaro

La definizione di questa specifica bevanda prevede l’obbligo di far seguire alla denominazione generica il nome della sostanza aromatizzante amara principale.

La denominazione generica di «vino aromatizzato amaro» può essere completata o sostituita da: — vino alla china, quando l’aromatizzazione principale è fatta con l’aroma naturale di china; — bitter vino, quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di Genziana.

Questa bevanda deve essere colorata con i coloranti gialli e/o rossi autorizzati;

— americano, quando l’aromatizzazione principale è stata effettuata con sostanze aromatizzanti naturali ricavate dalle Artemisie e dalla Genziana. Anche in questo caso devono essere utilizzati i coloranti gialli e/o rossi;

— vino aromatizzato all’uovo, il vino aromatizzato nella cui preparazione sono stati aggiunti tuorli d’uovo di qualità o sostanze estratte dai tuorli d’uovo. Questa bevanda deve avere un tenore in zuccheri espressi in zucchero invertito, superiore a 200 g/litro e un contenuto in tuorlo d’uovo di almeno 10 g/litro.

Il regolamento n. 1601/91 all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), 2° e 3° comma detta disposizioni in merito ai vini aromatizzati all’uovo nella cui denominazione possono anche essere aggiunti i termini «Cremovo» e «Cremovo zabaione».

Si ricorda, in particolare, che un vino aromatizzato all’uovo per poter essere designato con una delle suddette denominazioni deve contenere vino Marsala in una percentuale non inferiore all’80%.

In virtù di dette disposizioni il paragrafo 2 dell’articolo 5 della legge 28 novembre 1984, n. 851, e l’ultimo comma dell’articolo 7 del D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, devono ritenersi superati.

Le suddette definizioni comunitarie superano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 8 del più volte citato D.l. 11 gennaio 1956, n. 3. Ciò vale anche per la denominazione «aperitivo a base di vino» la quale non è più riservata ai vini aromatizzati «amaricati» ma è sinonimo di «vino aromatizzato».

2  - Bevande aromatizzate a base di vino

Il regolamento n. 1601/91, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), stabilisce che tra le bevande aromatizzate a base di vino sono classificate le bevande:

— ottenute a partire da vino nuovo ancora in fermentazione, da vino atto a dare vino da tavola, da vino da tavola, da vino spumante, da vino spumante gassificato, da vino frizzante e da vino frizzante gassificato, definiti all’allegato I del regolamento n. 822/87, con l’eventuale aggiunta di mosti di uve e/o mosti di uve parzialmente fermentati;

— che hanno subito un’aromatizzazione con sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche alle naturali quali sono definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c) della direttiva n. 388/88. L’impiego delle sostanze artificiali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) della detta direttiva può essere autorizzato con apposito regolamento applicato della Commissione Ce;

— che hanno subito un’eventuale edulcorazione;

— che, salvo eccezioni, non sono stati oggetto di aggiunta di alcol;

— che hanno un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore al 7% vol e inferiore a 14,5% vol.

La stessa definizione di bevanda aromatizzata a base di vino prevede, inoltre, che i vini indicati al primo trattino devono essere presenti nel prodotto finito in una proporzione non inferiore al 50%. Ciò significa che anche in questo caso nella predetta percentuale minima del 50% non sono compresi i mosti i quali, pertanto, potranno eventualmente essere impiegati soltanto in aggiunta alla predetta percentuale.

3  - Cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

Il regolamento n. 1601/91 all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) disciplina la categoria delle bevande denominate «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli».

Detta categoria comprende tutte le bevande:

— ottenute da vino e/o da mosti di uve;

— che hanno subito un’aromatizzazione:

— con sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche alle naturali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e della lettera c) della direttiva n. 388/88. L’impiego delle sostanze artificiali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti iii) della detta direttiva può essere autorizzato con apposito regolamento applicativo della Commissione Ce;

— con erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi quali ad esempio i succhi di frutta;

— che hanno subito un’eventuale edulcorazione e un’eventuale colorazione;

— che non sono state oggetto di aggiunta di alcol;

— che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7% vol.

La stessa definizione prevede, inoltre, che i vini ed i mosti utilizzati per la preparazione dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli debbono avere la gradazione minima naturale prevista all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n. 822/87 (cioè la gradazione minima naturale prevista per la zona in cui i prodotti vitivinicoli sono stati ottenuti e che, per quanto riguarda l’Italia, è di 8% vol nella zona CIb, 8,5% vol nella zona CII e 9% vol nella zona CIII) e devono essere presenti nel prodotto finito in una proporzione non inferiore al 50%.

In questo caso, a differenza dei vini aromatizzati e delle bevande aromatizzate a base di vino, nella percentuale minima del 50% sono compresi anche i mosti.

In virtù delle suddette definizioni di «bevande aromatizzate a base di vino» e di «cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli» devono ritenersi superate e pertanto non più applicabili le disposizioni di cui al D.m. 19 giugno 1990, n. 305, che risultano in contrasto con la nuova normativa comunitaria.

Pertanto, a far data dal 17 dicembre 1991, fatte salve le norme transitorie di cui alla citata lettera circolare del 6 dicembre 1991, n. F/2372, le denominazioni «bevanda di fantasia a base di vino» e «bevanda di fantasia proveniente dall’uva» non potranno più essere utilizzate.

Si ritiene opportuno far presente che il regolamento n. 1601/91 stabilisce che ulteriori denominazioni in aggiunta a quelle già previste potranno essere adottate con regolamento della Commissione su richiesta degli Stati membri interessati. Pertanto, qualora gli operatori del settore abbiano interesse ad utilizzare denominazioni diverse da quelle già previste nel regolamento n. 1601/91, dovranno formulare apposita richiesta a questo ministero — Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli — Divisione VI.

4 - Norme di carattere generale

A) Indicazione del tenore zuccherino

Il regolamento n. 1601/91 all’articolo 2, paragrafo 5 stabilisce che le denominazioni «vino aromatizzato», «bevanda aromatizzata a base di vino» nonché le specifiche bevande riprese ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, possono essere completate con una delle seguenti diciture, tenendo presente che il tenore in zuccheri è espresso in zucchero invertito:

— extra secco: quando il tenore in zucchero è inferiore a 30 g/litro;

— secco: quando il tenore in zucchero è inferiore a 50 g/litro;

— semi secco: quando il tenore in zucchero è compreso tra 50 e 90 g/litro;

— semi dolce: quando il tenore in zucchero è compreso tra 90 e 130 g/litro;

— dolce: quando il tenore in zucchero è superiore a 130 g/litro.

Soltanto le diciture «semi dolce» e «dolce» possono essere sostituite dall’indicazione del tenore in zucchero espresso in zucchero invertito.

Deve ritenersi, pertanto, superata la norma nazionale di cui all’articolo 13, lettera b) del D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, relativa all’indicazione obbligatoria in etichetta del tenore in zucchero. In virtù della norma comunitaria, infatti, l’indicazione del tenore in zucchero è ora facoltativa.

B) Deroghe per i prodotti destinati all’esportazione

L’articolo 11 del regolamento n. 1601/91 prevede, in linea di principio, che i prodotti destinati all’esportazione verso i Paesi terzi devono essere conformi alle disposizioni del regolamento stesso.

Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta degli Stati membri produttori, con apposito regolamento comunitario della Commissione Ce.

Anche in questo caso, quindi, fatte salve le disposizioni relative al periodo transitorio di cui al regolamento della Commissione n. 3664/91, del 16 dicembre 1991, la norma in causa supera le vigenti disposizioni nazionali di cui all’articolo 20 del più volte citato D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, e dell’articolo 9 del D.m. 19 giugno 1990, n. 305.

Pertanto, qualora gli operatori abbiano interesse ad esportare verso Paesi terzi bevande ricadenti nel campo di applicazione del regolamento n. 1601/91 ma non rispondenti alle disposizioni del regolamento stesso, debbono presentare apposita istanza a questo ministero - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI, il quale, se del caso, provvederà ad inoltrare formale richiesta alla Commissione Ce.

C) Additivi ammessi, trattamenti e pratiche enologiche

In merito agli additivi, alle pratiche enologiche ed ai trattamenti si precisa che per quanto attiene ai vini ed ai mosti utilizzati come materie prime per l’elaborazione delle bevande disciplinate dal regolamento n. 1601/91, si applicano le norme previste dal regolamento n. 822/87. Per quanto attiene, invece, ai prodotti in fase di elaborazione ed ai prodotti finiti, si applicano, nelle more dell’emanazione delle norme applicative comunitarie, le norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1991.

D) Norme di designazione e presentazione

L’articolo 8 del regolamento n. 1601/91 detta norma in materia di etichettatura delle bevande disciplinate dal regolamento stesso rimandando, per quanto non esplicitamente previsto, alla direttiva 79/112 relativa all’etichettatura delle derrate alimentari.

Restano, pertanto, applicabili le norme nazionali emanate in applicazione della detta direttiva (Dpr 18 maggio 1982, n. 322 e successive modificazioni).

Con l’occasione, si ritiene opportuno sottolineare che l’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento n. 1601/91 stabilisce che, quando nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a base di vino figura il termine «spumante», la quantità di vino spumante impiegato non deve essere inferiore al 95%.

5 - Conclusioni

I chiarimenti forniti con la presente circolare, nonché le disposizioni emanate dall’Esecutivo Cee per disciplinare il periodo transitorio, non hanno certamente esaurito l’esame di tutte le questioni connesse con l’applicazione del regolamento n. 1601/91.

A tal proposito giova ricordare che la materia riguardante il controllo delle operazioni di produzione, come pure quella relativa alle autorizzazioni concesse da questo ministero per la produzione e l’imbottigliamento delle bevande oggetto del regolamento n. 1601/91, dovrà essere opportunamente riesaminata anche al fine di pervenire a una possibile semplificazione delle attuali procedure.

Fino a quando tali disposizioni non verranno emanate è chiaro che gli operatori interessati dovranno attenersi scrupolosamente alle norme in vigore.