Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini e bevande aromatizzate
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 06-12-1991
Numero provvedimento: 2372
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Modalità di applicazione e periodo transitorio.

Con regolamento della Commissione in corso di pubblicazione vengono stabilite le misure transitorie relative al regolamento in oggetto.

Dette misure hanno lo scopo di facilitare il passaggio dal regime attuale a quello istituito con il regolamento n. 1601/91.

Misure transitorie

I casi presi in esame sono due e precisamente quello relativo alle bevande il cui processo di elaborazione è iniziato e completato prima del 17 dicembre 1991 e quello relativo alle bevande il cui processo di elaborazione è iniziato prima del 17 dicembre 1991 ed è ultimato prima del 17 giugno 1992.

Per tali bevande la norma stabilisce che la prima commercializzazione è consentita fino al 16 dicembre 1992 a condizione che esse siano state elaborate e vengano presentate in conformità delle norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1991.

Al fine di evitare errate interpretazioni il regolamento in questione chiarisce che per «elaborazione» deve intendersi: «le operazioni che danno luogo ad un prodotto finito, imbottigliato, etichettato e destinato al consumatore finale». Per quanto riguarda i prodotti elaborati lo stesso regolamento chiarisce che per «prima commercializzazione» deve intendersi: «la vendita e l’uscita effettiva degli stessi dall’impresa di produzione o dai depositi di tali imprese».

Va precisato, inoltre, che le bevande di cui trattasi (quelle cioè elaborate prima del 17 dicembre 1991 nonché quelle la cui fase di elaborazione è iniziata prima di tale data e terminerà prima del 17 giugno 1992) potranno essere smaltite fino a esaurimento delle scorte a condizione che esse:

— risultino detenute, e totalmente elaborate alla data del 16 dicembre 1992;

— si trovino nella fase di vendita al consumatore finale.

Modalità di applicazione

Come è noto il regolamento n. 1601/91 demanda alla Commissione il compito di emanare norme applicative.

Per l’emanazione di tali norme il regolamento in corso di pubblicazione prevede che le stesse debbano essere adottate entro il 16 dicembre 1992.

Tenuto conto di quanto stabilito dal detto regolamento resta inteso che nelle more dell’emanazione delle norme applicative continuano ad applicarsi le norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1992.

In merito, poi, alle deroghe previste dal più volte citato regolamento n. 1601/71 si fa presente che fino a quando non sarà intervenuta una decisione della Commissione continueranno ad applicarsi, analogamente a quanto sopra detto, le norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1991.

È il caso ad esempio delle deroghe che potranno essere concesse per le esportazioni verso i Paesi terzi.