Norme concernenti l’impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati.
Articolo 1.
È consentito l’impiego delle resine a scambio ionico per il trattamento dei vini da destinare esclusivamente alla preparazione dei vini aromatizzati di cui al D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, a condizione che il trattamento venga effettuato secondo le norme stabilite nel presente decreto e previa autorizzazione delI’Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste competente per territorio che la rilascia a domanda degli interessati.
Non è comunque consentito il trattamento con resine a scambio ionico dei vini liquorosi e di quelli già aromatizzati.
L’Istituto di vigilanza rilascia l’autorizzazione di cui al primo comma soltanto alle ditte in possesso della licenza prevista dall’articolo 10 del richiamato decreto legge, a seguito di accertamento dell’idoneità delle attrezzature sotto il profilo tecnologico e sotto quello igienico-sanitario da parte di una commissione composta di un rappresentante del predetto Istituto, di uno dell’ufficio del medico provinciale, o di altro uffficio cui siano state affidate le relative attribuzioni, e di uno dell’ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato.
Articolo 2.
Chiunque, in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, intende trattare con resine a scambio ionico vini base per vini aromatizzati, deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno cinque giorni prima dell’inizio del trattamento di ciascuna partita, all’Istituto di vigilanza del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e all’ufficio del medico provinciale o equivalente servizio sanitario regionale, competenti per territorio indicando:
a) le generalità del titolare dello stabilimento nonché il nome o la ragione sociale dell’impresa; b) I’esatta ubicazione dello stabilimento;
c) le generalità ed il titolo di studio del tecnico di cui al successivo articolo 3, che effettuerà il trattamento;
d) la qualità e la quantità del vino da trattare ed il numero di riferimento della partita.
Alla lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il tecnico accetta di praticare il trattamento della partita. Qualsiasi successiva variazione deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, agli organi di cui al primo comma.
Articolo 3.
Il trattamento dei vini con resine a scambio ionico può essere effettuato dai dottori in chimica, in scienze agrarie, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e tecnologia farmaceutica e in scienze biologiche, nonché dai periti agrari, dai periti chimici e dagli enotecnici, abilitati all’esercizio della professione.
Articolo 4.
Il tecnico responsabile prima di iniziare il trattamento del vino con resine a scambio ionico deve:
a) prelevare un campione da ciascuna partita di vino da trattare, ripartendolo in 3 bottiglie contenenti ognuna almeno cl 70 di prodotto;
b) chiudere e sigillare le bottiglie con il suo timbro personale e munire le stesse di etichetta sulla quale deve indicare, in caratteri leggibili e indelebili, la qualità e la quantità del vino da trattare, nonché il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;
c) tenere due campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di almeno sei mesi a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento, il terzo campione resta a disposizione della ditta;
d) accertare, in via analitica, le caratteristiche del vino in relazione al trattamento da effettuare e stabilire di conseguenza la quantità di vino da trattare in base all’entità dello scambio da effettuare. I valori relativi ai predetti accertamenti, eseguiti prima del trattamento, devono essere subito annotati su un apposito registro di carico e scarico conforme all’allegato A.
Il tecnico responsabile deve altresì:
1) annotare sull’apposito registro di cui alla lettera d) del precedente comma, i valori relativi agli accertamenti condotti sul vino trattato che dovrà rispondere ai requisiti previsti dal successivo articolo 6;
2) annotare il movimento delle resine su un apposito registro di carico e scarico conforme all’allegato B;
3) provvedere a che i registri siano conservati, a disposizione degli addetti alla vigilanza, presso lo stabilimento enologico in cui viene effettuato il trattamento.
I registri di cui ai precedenti comma, con fogli progressivamente numerati, devono essere vidimati, prima dell’uso e a cura degli interessati, dall’Istituto di vigilanza del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste competente per territorio. Le annotazioni sui registri devono essere effettuate all’atto stesso in cui vengono compiute le singole operazioni, con caratteri chiari e indelebili, senza abrasioni, cancellature o righe in bianco.
Articolo 5.
Su ogni vaso vinario, contenente «vino da trattare con resine a scambio ionico» e «vino trattato con resine a scambio ionico», deve essere apposto, in modo ben visibile e leggibile, un cartello sul quale devono essere riportati, a caratteri indelebili, il numero della partita, quale risulta dal registro di carico e scarico di cui al precedente articolo, nonché lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento usando rispettivamente le sigle «DTR» e «TR».
I vasi vinari contenenti vino trattato con resine devono essere chiusi con sigilli personali del tecnico responsabile applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.
Detti sigilli potranno essere rimossi dal tecnico responsabile soltanto al momento dell’utilizzazione del prodotto per i fini previsti dall’articolo 1 del presente decreto.
Il vino trattato con resine deve essere utilizzato unicamente nello stabilimento enologico in cui ha subito tale lavorazione e non può essere ceduto a qualsiasi titolo.
Articolo 6.
Gli impianti per il trattamento con resine a scambio ionico dei vini base per vini aromatizzati devono essere predisposti in modo da garantire un flusso minimo di vino, attraverso il letto di resine mantenuto fermo con opportuni accorgimenti, pari a 20 I/ora per litro di resina.
A trattamento avvenuto, il vino deve risultare, all’analisi eseguita con i metodi ufficiali:
a) di non aver subito uno scambio ionico superiore a 25 e inferiore a 10 milliequivalenti di cationi per litro;
b) di contenere non più di 650 e non meno di 250 milligrammi per litro di sodio;
c) di contenere non meno di 300 milligrammi per litro di potassio;
d) di non aver subito, per effetto del trattamento, una diminuzione di pH superiore a 30 unità. Comunque il valore del pH del prodotto trattato non deve essere inferiore a 3,0;
e) di non aver subito un incremento di acidità totale, espresso in acido tartarico, superiore a 0,75 g/litro (8 milliequivalenti);
f) di non aver subito un incremento in cloruri, espressi come cloruro sodico, superiore a 0,020 g/litro.
Articolo 7.
Il trattamento di scambio ionico della partita di vino deve essere effettuato mediante uno o più cicli di esaurimento della resina scambiatrice condotti in modo rigorosamente consecutivo, compatibilmente con gli orari di lavoro dello stabilimento.
Il passaggio del vino attraverso la resina deve comunque essere effettuato senza interruzioni di sorta sino al completamento del volume predeterminato in base all’entità dello scambio da effettuare.
Articolo 8.
Il vino che, nel corso di ogni ciclo all’atto della sua immissione nell’apparecchio contenente le resine, venga a contatto con acqua presente nello stesso e ne risulti comunque diluito, deve essere estratto a parte.
Tale vino, la cui quantità non può comunque essere inferiore alla metà del volume della colonna delle resine, unitamente a quello rimasto nell’impianto al termine della fase di esaurimento, non immediatamente allontanabile senza lavaggio con acqua, deve essere denaturato ed inviato alla distillazione.
Articolo 9.
Nel caso di interruzione del trattamento con resine a scambio ionico prima del suo completamento e nel caso di trattamento eseguito in maniera imperfetta, il tecnico responsabile deve chiudere e sigillare i recipienti contenenti il vino trattato e darne immediata comunicazione telegrafica agli organi di vigilanza di cui al precedente articolo 2, tenendo il prodotto a disposizione di detti organi che potranno, a seconda del caso, disporre l’eventuale recupero del vino trattato oppure la sua denaturazione in presenza degli addetti alla vigilanza, se questo non sia recuperabile.
Articolo 10.
Il tecnico responsabile, a trattamento ultimato, deve prelevare un campione di vino trattato, in presenza del titolare dello stabilimento enologico o di un suo rappresentante, e ripartirlo in tre bottiglie contenenti ognuna non meno di cl 70 del prodotto, chiuse e sigillate con il suo timbro personale e successivamente sigillare il vaso vinario contenente il vino trattato. Sulle bottiglie deve essere apposta un’etichetta sulla quale devono essere riportate in caratteri leggibili e indelebili le indicazioni atte a individuare la partita di vino trattato.
Due campioni devono essere tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno un anno, il terzo campione resta a disposizione del titolare della ditta.
Il tecnico responsabile deve sigillare con il suo timbro personale il recipiente contenente il vino trattato e prima di rendere disponibile tale prodotto deve rilasciare al titolare dello stabilimento enologico una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto a trattamento con resina a scambio ionico risponde ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
Articolo 11.
Le resine a scambio ionico, all’atto della loro messa in uso nell’apparecchio di scambio ionico, devono subire una purificazione preliminare consistente in 4 trattamenti consecutivi: con soluzioni di acido cloridrico, qualora la resina non sia già in forma acida, di cloruro di sodio, di acido cloridrico e di cloruro di sodio. Dopo ciascuno dei trattamenti sopramenzionati la resina deve essere opportunamente lavata con acqua.
Durante l’utilizzazione dell’apparecchiatura, se la resina viene usata in modo continuo, ciascun trattamento di rigenerazione e di lavaggio dovrà essere eseguito osservando le istruzioni fornite dalle ditte produttrici che indicheranno altresì le concentrazioni delle soluzioni da impiegare per i trattamenti preliminari di purificazione e le modalità da seguire per una buona conservazione della resina qualora l’impianto non operi in maniera continua.
Comunque immediatamente prima dell’uso, la colonna di resina deve essere lavata con un volume di acqua pari almeno a 10 volte il volume di resina.
Qualora tra un trattamento di vino e quello successivo intercorra un periodo di tempo superiore a trenta giorni, si dovrà ripetere il trattamento di purificazione previsto per la messa in uso dell’apparecchio.
Per i trattamenti di rigenerazione e di esaurimento, devono essere usati esclusivamente cloruro di sodio per uso alimentare, acido cloridrico di caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla Farmacopea ufficiale, acqua potabile deionizzata.
Articolo 12.
Ai fini del presente decreto, è consentito l’impiego delle resine costituite da copolimeri solfonati dello stirene e del divinilbenzene.
La commercializzazione delle resine di cui al precedente comma è subordinata all’autorizzazione del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste che la rilascia a domanda delle ditte interessate. L’autorizzazione verrà concessa con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto con il ministro della Sanità, previo accertamento della presenza dei requisiti di cui al- l’articolo 13, dell’idoneità sotto il profilo tecnologico e sotto quello igienico-sanitario delle resine, nonché dell’esatta indicazione delle istruzioni e modalità di impiego delle resine stesse.
Articolo 13.
Ai fini dell’idoneità all’impiego di cui all’articolo 12, la resina in esame, sottoposta a controllo con il metodo analitico descritto nell’allegato C, non deve cedere, in ciascuno dei solventi di eluizione indicati, sostanze organiche in quantità superiori a 1 mg/litro.
Il limite di cessione di 1 mg/litro non deve essere superato anche dopo aver sottoposto la resina nuova a ripetuti cicli di esaurimento e rigenerazione con soluzioni di cloruro di calcio, di cloruro di magnesio, di cloruro di potassio e di acido cloridrico, al fine di riprodurre artificialmente lo stato assunto dalla resina dopo un appropriato periodo di utilizzazione nell’impianto industriale.
Articolo 14.
Le resine a scambio ionico autorizzate devono essere poste in commercio e conservate in confezioni originali e chiuse riportanti, in caratteri ben leggibili e indelebili, in lingua italiana, I’indicazione «per uso enologico» oltre che:
a) il nome e la sede della ditta produttrice nonché la sede dello stabilimento;
b) la denominazione chimica del prodotto;
c) gli estremi del decreto ministeriale di autorizzazione;
d) le istruzioni, in etichetta, per il loro impiego appropriato.
Articolo 15.
È abrogato il D.m. 25 settembre 1975.
Allegati
(omissis)