Relativo all’origine dei vini base destinati all’elaborazione e all’origine dei vermut.
Articolo 1.
1. Le operazioni di trasformazione effettuate su vini per ottenere vini di base destinati alla fabbricazione di vermut non conferiscono ai vini di base in tal modo ottenuti l’origine del Paese nel quale esse sono avvenute.
2. Le operazioni di trasformazione effettuate sui vini di base di cui al paragrafo 1 per fabbricare vermut conferiscono a questi ultimi l’origine del Paese nel quale esse sono avvenute.
Articolo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1971.