Organo: Commissione europea
Categoria: Vini e bevande aromatizzate
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-01-1994
Numero provvedimento: 122
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-01-1994
Numero gazzetta: 21
Data aggiornamento: 01-01-1970

Recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 1601/91 del Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Articolo 1.

1. Nella fabbricazione dei vini aromatizzati definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1601/91 è autorizzata l’utilizzazione di una sostanza aromatizzante identica alla vanillina naturale, quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 388/88 del Consiglio.

2. L’impiego di miscele di sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, che presentino l’odore o il gusto di mandorla, albicocca o uovo è autorizzata nell’elaborazione dei vini aromatizzati come complemento alle mandorle, alle albicocche e, rispettivamente, alle uova, esclusivamente alle seguenti condizioni:

— le miscele rispettano le disposizioni della direttiva 388/88 e le relative misure di attuazione;

— la designazione del prodotto fa riferimento a uno dei tre prodotti di cui all’alinea;

— le imprese in oggetto tengono una registrazione separata in merito all’impiego delle sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali.

Il registro contiene informazioni precise sull’aroma identico agli aromi naturali utilizzato, ossia la natura e la quantità dell’aroma identico agli aromi naturali presente nell’impresa, il luogo d’immagazzinaggio e le indicazioni relative al suo impiego complementare nella bevanda rispetto all’aroma principale. È indicata nel registro ogni operazione o manipolazione. Una volta all’anno, i registri vengono chiusi e verificati dalle autorità competenti dello Stato membro.

 

Articolo 2.

L’aggiunta di alcol è autorizzata per i seguenti prodotti:

— la bevanda aromatizzata a base di vino, ottenuta da vino bianco, edulcorata, caratterizzata dall’aggiunta di un distillato di uve secche e aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo;

— le bevande aromatizzate a base di vino, ottenuto da vino rosso, edulcorate e alle quali sono state aggiunte preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 388/88. Tali preparazioni sono ottenute esclusivamente a base di spezie, di ginseng, di noci, di agrumi e di erbe aromatiche.

 

Articolo 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 17 dicembre 1993.