Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 10-07-2009
Numero provvedimento: 7905
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Utilizzazione zucchero bruciato nella preparazione delle bevande aromatizzate a base di vino – Quesito.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Confederazione ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.

In proposito, codesta Confederazione ha espresso l’avviso che:

• l’impiego dello zucchero bruciato deve ritenersi consentito nella preparazione di una bevanda aromatizzata a base di vino, poiché ciò è espressamente previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento n. 1601/91: tale impiego deve ritenersi consentito anche se ciò provoca, indirettamente, una colorazione. essendo quest’ultima pratica non prevista per l’elaborazione di una siffatta bevanda (articolo 2, comma 1, lettera b), del citato regolamento);

•  lo zucchero bruciato che non sia stato oggetto di aggiunte di basi, di acidi minerali o di additivi è a tutti gli effetti «zucchero» e come tale deve essere indicato nella lista degli ingredienti, anche senza il trattamento subito, in conformità con quanto previsto all’articolo 5, comma 13, del D.lgs. n. 109/92.

Al riguardo, nel condividere l’avviso espresso da codesta Confederazione si precisa che, per quanto riguarda l’indicazione dello zucchero bruciato nella lista degli ingredienti, trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 109/92, laddove sotto la categoria «zucchero» di cui al successivo Allegato 1, si intendono, in relazione all’elenco riportato all’articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento n. 1601/91, lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero bianco raffinato, lo zucchero liquido invertito e lo zucchero bruciato (gli altri tipi di zucchero vanno designati col loro nome specifico).