Preparazione bevanda aromatizzata a base di vino
Si fa riferimento alla nota protocollo n. 28/5 in data 13 marzo c.a. di pari oggetto, riguardante, in particolare, taluni chiarimenti sull’uso delle pratiche enologiche nella preparazione dei vini aromatizzati e delle bevande aromatizzate a base di vino.
AI riguardo, come peraltro evidenziato da codesto Ispettorato, il regolamento n. 1601/91 in materia di definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail di prodotti vitivinicoli stabilisce che, ai vini e ai mosti utilizzati nella preparazione dei detti prodotti, sono applicati i trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati ai sensi della normativa comunitaria in materia vitivinicola, di cui ai reg. n. 479/08, le cui modalità applicative sono in corso di emanazione.
In particolare, l’articolo 30 del citato reg. n. 479/08, fa riferimento all’adozione nella Comunità delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.
Per le nuove pratiche non ancora autorizzate, la normativa comunitaria consente l’uso sperimentale delle stesse nei Paesi membri, per acquisire utili risultati ai fini di una eventuale successiva adozione. In tal senso gli operatori possono presentare proposte di sperimentazione.
Con il D.m. 14 luglio 1998, inoltre, sono stati disciplinati i trattamenti relativi ai prodotti in corso di elaborazione per la produzione dei vini aromatizzati e delle bevande aromatizzate a base di vino, tenuto conto che su tale materia non è stata emanata la norma comunitaria applicativa del regolamento n. 1601/91.
Pertanto, come evidenziato da codesto Ispettorato, si ritiene che sulla materia di cui trattasi, e in particolare sui trattamenti relativi ai prodotti in corso di elaborazione per la produzione di vini aromatizzati e bevande aromatizzate a base di vino, possa essere previsto un aggiornamento e completamento della normativa nazionale vigente, tenuto conto delle proposte che potranno essere presentate dal settore produttivo.