Modalità di controllo delle operazioni di produzione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, definiti e designati dal regolamento n. 1601/91.
Questa Amministrazione centrale con circolare n. 21723 pos. 28/4 del 14 maggio 2004 ha fissato le modalità di controllo delle operazioni di elaborazione dei vini spumanti. Al fine di perseguire le stesse finalità della predetta circolare consistenti nell’uniformare la prassi operativa dei controlli, si ritiene necessario estendere le norme di cui alla citata circolare anche ai vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per i quali è consentito l’impiego di sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti vinicoli ai sensi dell’art. 17 del Dpr 162/65. Pertanto, in deroga al medesimo articolo 17, e ai sensi dell’art. 18 dello stesso dpr 162/65, le ditte vinicole che procedono a produrre i suddetti prodotti in stabilimenti in cui si producono vini da tavola, DOC, DOCG e IGT, per i quali non è consentito l’impiego delle sostanze elencate all’art. 17 del citato dpr 162/65, possono eseguire le operazioni di elaborazione senza la presenza dei funzionari ispettivi di quest’Ispettorato a condizione che vengano osservate le modalità amministrative riportate nella presente circolare in applicazione delle circolari:
— n. 21 del 7 febbraio 1992 del ministero Agricoltura e foreste — D.G. della Produzione agricola Div. VI;
— n. 5 del 23 febbraio 1993 del ministero Agricoltura e foreste — D.G. della Produzione agricola Div. VI;
— prot. n. 60799 dell’1 ottobre 1993 del ministero per il Coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali — Gestione produzione agricola — Ufficio VI.
Pertanto chiunque intende procedere all’elaborazione dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli senza l’assistenza diretta dei funzionari dell’ICRF competente deve:
1. presentare, una tantum, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi precedenti l’inizio delle operazioni, all’ufficio periferico dell’ICRF competente per territorio, apposita dichiarazione scritta, conforme al modello allegato alla presente circolare (mod. 1);
2. presentare, almeno otto giorni prima dell’inizio dell’operazione, a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o messaggio e-mail, apposita dichiarazione di lavorazione (mod. 2) all’ufficio periferico dell’ICRF competente per territorio;
3. introdurre le sostanze zuccherine e/o l’alcole e/o le acquaviti e/o le sostanze aromatizzanti solamente nei quantitativi e nell’ora indicati nella dichiarazione preventiva di cui al punto 2;
4. registrare nei relativi registri, al momento dell’introduzione, i quantitativi dei prodotti impiegati altrimenti vietati;
5. assumere in carico nei registri di commercializzazione, ad operazioni ultimate, i quantitativi di prodotti ottenuti, con la giusta denominazione.
L’ICRF, fatto salvo quanto sopra, qualora lo ritenesse opportuno, in casi particolari, ai sensi dell’art. 14 Dpr 162/65, potrà richiedere presso gli elaboratori l’istituzione di magazzini fiduciari ove, sotto il proprio diretto controllo, verranno depositati i quantitativi di saccarosio, aromi, alcol e acquavite di vino che si intendono impiegare e potrà far intervenire i funzionari per l’assistenza diretta sia durante l’introduzione sia durante l’impiego di detti prodotti.
In tali situazioni la ditta interessata dovrà preventivamente comunicare la data di introduzione dei prodotti da detenere sotto controllo all’ufficio periferico competente per territorio; parimenti dovrà indicare il programma di elaborazione in modo da consentire la presenza dei funzionari.
Si rappresenta che le operazioni effettuate in difformità alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno considerate irregolari e, pertanto, in violazione al disposto art. 17 del Dpr 12 febbraio 1965 n. 162, sanzionate dall’art. 82 dello stesso dpr 162/65.
Parimenti, nel caso in cui si configurassero fattispecie relative all’illecita detenzione di sostanze altrimenti vietate ex art. 17 dpr 162/65 tramite un utilizzo artificioso della procedura indicata nella presente, si dovrà procedere per la violazione dello stesso art. 17 del dpr 162/65 sanzionata dall’art. 82 della medesima disposizione; tutto ciò, naturalmente, salvo che i fatti costituiscano reato ovvero configurino la violazione prevista e sanzionata dall’art. 76 del citato dpr 162/65.
I modelli nn. 1 e 2 sono parti integranti della presente circolare e costituiscono impegno da parte delle ditte interessate.
Modelli 1 e 2
(omissis)