D.m. 14 luglio 1998 - Pratiche e trattamenti enologici ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli.
Si fa riferimento alla nota in data 26 aprile c.a. con la quale codesta Federazione ha chiesto conferma alla propria interpretazione in ordine al campo di applicazione del decreto indicato in oggetto.
Al riguardo, la scrivente fa presente quanto segue:
— l’articolo 5 del reg. n. 1601/91 (in materia di definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli) al paragrafo 1, stabilisce che ai vini ed ai mosti che entrano nella composizione dei prodotti definiti nel citato reg. 1601/91 possono essere applicati i trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati a norma del reg. 822/87 (ora reg. 1493/99). Lo stesso articolo, al paragrafo 2 stabilisce inoltre, che per i prodotti in corso di elaborazione, per ottenere uno dei prodotti finiti in questione, i trattamenti sono determinati con la procedura del comitato applicativo;
— tenuto conto che la suddetta normativa applicativa non era stata emanata, la materia relativa ai trattamenti sui prodotti in corso di elaborazione è stata disciplinata con il D.m. 14 luglio 1998 che, tra l’altro, è stato notificato ai sensi della direttiva 189/83 alla Commissione Ue.
In proposito, è da precisare che il campo d’applicazione del detto decreto comprende i prodotti di base, vini e mosti, nonché gli stessi prodotti eventualmente già addizionati di coloranti, aromi, o altri additivi tra quelli autorizzati ai sensi del più volte citato reg. 1601/91.