Disciplina dei trattamenti e delle pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Il decreto è da considerarsi superato con l’emanazione del reg. n. 670/17
Articolo unico
1. Ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli possono essere effettuati i trattamenti e le pratiche enologiche seguenti: 1) arieggiamento o immissione di argon o azoto;
2) trattamenti termici;
3) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti inerti di filtrazione;
4) utilizzazione di anidride carbonica;
5) utilizzazione di anidride solforosa, di solfito acido di potassio, di metabisolfito di potassio, a condizione che il tenore di anidride solforosa nel prodotto finito immesso al consumo non sia superiore a 180 mg/litro;
6) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, a condizione che il tenore finale di acido sorbico nel prodotto finito immesso al consumo non sia superiore a 200 mg/l;
7) aggiunta di acido L-ascorbico, nel limite di 150 mg/l;
8) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione, a condizione che il tenore finale del prodotto trattato non sia superiore a 1 g/l;
9) impiego di acidificanti: acido tartarico, acido citrico e acido malico. Tale pratica può essere ripetuta più volte;
10) impiego di disacidificanti: tartrato neutro di potassio, bicarbonato di potassio, carbonato di calcio contenente, eventualmente, piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (–) malico, tartrato di calcio o acido tartarico, preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e finemente polverizzate. Tale pratica può essere ripetuta più volte;
11) chiarificazione con una delle seguenti sostanze di uso enologico: gelatina alimentare, colla di pesce, caseina e caseinati di potassio, albumina animale, bentonite, diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, caolino, preparato enzimatico di betaglucanasi;
12) aggiunta di tannino;
13) taglio di vini e mosti bianchi con vini e mosti rossi per ottenere vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli rosati;
14) trattamento con carbone per uso enologico, nel limite di 200 gr di prodotto secco per ettolitro;15) trattamento: con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al D.m. 5 settembre 1967 per i vini bianchi e rosati; con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al D.m. 5 settembre 1967 e con fitato di calcio nel limite massimo di 8 gr/hl per i vini rossi;
16) aggiunta di acido metatartarico, nel limite di 100 mg/l;
17) impiego di gomma arabica;
18) impiego di acido Dl-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione dell’eccesso di calcio;
19) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;
20) impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite di 80 gr/hl;
21) trattamenti con «resine scambiatrici di cationi» limitatamente alle necessità di stabilizzazione;
22) trattamento di concentrazione mediante «osmosi inversa», limitatamente ai mosti non destinati a successive fermentazioni;
23) elettrodialisi controllata per la stabilizzazione dei tartrati.
2. Le pratiche e i trattamenti enologici previsti nel presente decreto non pregiudicano l’immissione in commercio di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli elaborati in altri Stati membri o nei Paesi firmatari dell’accordo See con trattamenti e pratiche enologiche proprie.