Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini e bevande aromatizzate
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 11-11-1996
Numero provvedimento: 1011
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesiti relativi all’applicazione del regolamento n. 1429/96 del 26 giugno 1996.

In riferimento ai quesiti posti con la nota n. 159/3405 del 4/11/1996, concernente l’argomento in oggetto, la scrivente ritiene che:

1. La denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino spumante» è da ritenersi corretta nel caso previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento n. 1601/91 quando, cioè, la percentuale di vino spumante presente nel prodotto finito non è inferiore al 95%.

Tale denominazione di vendita non contrasta con la disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, del regolamento n. 2333/92 modificato dall’articolo 1, punto 9, del regolamento n. 1429/96 del 26 giugno 1996.

La denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino spumante», infatti, non implica né suggerisce che il prodotto in questione è un vino spumante ma che si tratta di una «bevanda aromatizzata a base di vino» che, peraltro, è disciplinata dal diritto comunitario.

2. Le menzioni «spumante» o «spumante alla...» (seguito dal nome di un frutto utilizzato) ai fini della presentazione di una bevanda aromatizzata a base di vino non sono da considerarsi in contrasto con il ricordato articolo 13, comma 4, del regolamento n. 2333/92 a condizione che le dette menzioni accompagnino la denominazione di vendita prevista per tale tipo di bevanda dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1601/91 o altra denominazione di vendita prevista dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.

È da considerare, infatti, che la vigente normativa non riserva al settore dei vini spumanti la menzione «spumante» la quale, pertanto, può essere utilizzata nella designazione di altre bevande a condizione che il consumatore non sia indotto in errore.

3. Nessuna disposizione comunitaria o nazionale impedisce allo stato attuale di utilizzare un «vino spumante aromatico di qualità» per la preparazione di una bevanda aromatizzata a base di vino.

Resta naturalmente inteso che qualora nella presentazione del prodotto finale «bevanda aromatizzata a base di vino» venga utilizzata la menzione «spumante», il vino spumante aromatico di qualità, in virtù delle disposizioni già richiamate, deve essere presente in una percentuale non inferiore al 95% e deve essere ottenuto nel rispetto della normativa vigente ivi compreso il periodo minimo di elaborazione.