Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini liquorosi
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 26-10-1989
Numero provvedimento: 64
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Elaborazione e commercializzazione dei vini liquorosi.

Regolamento n. 4252/88.

Com’è noto, con il regolamento n. 4252 del Consiglio (ora reg. 1234/07, allegato XI ter) sono state dettate nuove norme in materia di elaborazione e commercializzazione dei vini liquorosi.

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 8 del citato regolamento n. 4252/88 ha posto fine al sistema dell’autorizzazione a validità triennale rilasciata da questo ministero — di concerto con i ministeri delle Finanze e dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato — cui erano assoggettati la produzione e l’imbottigliamento dei vini liquorosi e delle mistelle ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 162/65.

Pertanto, allo stato attuale, il precitato articolo 8 prescrive l’obbligo da parte di ogni elaboratore di vino liquoroso e di vino liquoroso di qualità prodotto in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.), di presentare all’autorità competente, che nella fattispecie è l’Ispettorato centrale repressione frodi, una dichiarazione, una tantum, di inizio attività di produzione e/o imbottigliamento dei vini in questione.

La documentazione, da inoltrare tramite l’Ufficio repressione frodi competente per territorio, dovrà essere composta dai seguenti atti:

1) dichiarazione di inizio attività produttiva, in duplice copia di cui una in bollo, nella quale dovrà essere indicato:

– il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa;

– l’ubicazione dei locali in cui avverranno le lavorazioni;

– se l’attività è destinata alla produzione e/o imbottigliamento;

– il presunto quantitativo che si elaborerà annualmente;

2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio in duplice copia;

3) certificato di idoneità sanitaria in duplice copia, rilasciata dalla U.S.L. nel cui territorio è ubicato lo stabilimento di produzione e/o imbottigliamento dei vini liquorosi, oppure due copie conformi dell’autorizzazione sanitaria per lo stabilimento medesimo;

4) cartina planimetrica dello stabilimento in duplice copia;

5) nulla osta dell’Utif competente in duplice copia, di cui una in bollo, per coloro che intendono produrre o produrre e imbottigliare vini liquorosi.

All’atto del ricevimento della dichiarazione precitata, l’Ufficio repressione frodi disporrà un accertamento mirato a verificare la rispondenza dei dati dichiarati e documentati, redigendo apposito verbale, nel quale saranno indicate anche le attrezzature di cantina utilizzate per la lavorazione del vino liquoroso.

Accertata la regolarità della documentazione e delle attrezzature di cantina, l’Ufficio repressione frodi competente provvederà a registrare la dichiarazione contrassegnandola con un numero d’ordine preceduto rispettivamente dalla sigla VLP per i produttori, VLI per gli imbottigliatori e VLPI per produttori e imbottigliatori, e seguito dalla sigla della provincia di appartenenza dello stabilimento di produzione e/o di imbottigliamento.

Tali sigle dovranno essere comunicate alla ditta interessata, la quale ha facoltà di riportarle sull’etichetta applicata alla confezione del vino liquoroso condizionato.

Copia della dichiarazione e rispettivi allegati, presentati dalla ditta, unitamente alla comunicazione della sigla assegnata alla stessa nonché alla copia del verbale di ispezione dei locali di lavorazione, dovranno essere inviati dall’Ufficio repressione frodi competente a questo Ispettorato centrale, il quale, a sua volta, comunicherà al ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e al ministero delle Finanze l’avvenuta presentazione della suddetta dichiarazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora una ditta sia titolare di più stabilimenti per la produzione e/o l’imbottigliamento dei vini liquorosi, la stessa dovrà presentare per ognuno di essi singole dichiarazioni di inizio attività lavorativa.

Inoltre, qualsiasi variazione tecnico-amministrativa (nome o ragione sociale, sede della ditta o dello stabilimento nonché modifiche strutturali di quest’ultimo) relativa a quanto dichiarato, dovrà essere immediatamente comunicata dalla ditta

interessata all’Ufficio repressione frodi competente per territorio, allegando alla stessa la documentazione che giustifica l’avvenuta variazione.

Le ditte che a tutt’oggi sono in possesso di valida autorizzazione per la produzione e/o l’imbottigliamento dei vini liquorosi o che hanno presentato domanda tendente a ottenere il rilascio o il rinnovo della stessa (per la quale non verrà emanato alcun decreto) sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione in argomento, salvo comunicare le eventuali variazioni sopra descritte.

Si rammenta, inoltre, che rimangono invariate le procedure di cui all’articolo 14 del Dpr 162/65 e all’articolo 2 del regolamento n. 2240/89, relative alle operazioni di preparazione dei vini liquorosi — mediante l’aggiunta di mosti concentrati o spiriti o miscele degli stessi ai prodotti di base — mentre per quanto riguarda le modalità relative alla tenuta dei registri dei prodotti in argomento, si osservano le disposizioni di cui al regolamento n. 986/89.

Qualora la ditta elaboratrice di vini liquorosi intendesse cessare l’attività produttiva, dovrà darne comunicazione scritta al competente Ufficio repressione frodi, il quale provvederà a inviarne copia a questo Ispettorato centrale, il tutto al fine di consentire una conoscenza aggiornata delle ditte operanti nel settore.

Resta inteso, però, che nel caso in cui la stessa ditta intenda riprendere l’attività dovrà presentare nuovamente tutta la documentazione sopra descritta.