Taglio di vino spumante dolce.
È stato chiesto ai servizi della Commissione quale sia, a loro avviso, l’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento n. 2333/92 ora reg. 606/09 al fine di sapere se questa legislazione permetta di mescolare, dopo la presa di spuma, un vino spumante dolce con un vino spumante di tipo aromatico dolce.
A questo riguardo conviene rilevare che, benché il regolamento 822/87 contenga nel suo articolo 16 delle regole molto precise tendenti ad evitare il taglio dei vini tranquilli, nessuna regola di questo tipo esiste per principio per i vini spumanti. Inoltre, i vini spumanti sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 2202/89 che definisce il taglio, la vinificazione, l’imbottigliatore e l’imbottigliamento.
Quanto all’articolo 2 del regolamento 2332/92, a cui fate riferimento nella vostra lettera, è chiaro che si permette il mescolamento di vini utilizzati nella partita (cuvée) dei vini spumanti prima che lo sciroppo zuccherino sia aggiunto per provocare la presa di spuma.
Quanto alla vostra precisa domanda sulla possibilità di mescolare due vini spumanti dolci diversi dopo la presa di spuma, constato che nessuna delle regole applicabili a questo tipo di vini lo vieta espressamente.
Di conseguenza devo concludere che il mescolamento di più vini spumanti tra di loro non sia vietato specificatamente quando l’insieme delle disposizioni dei regolamenti 2332/92 e 2333/92 siano rispettate.