Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nessuno
Data provvedimento: 20-07-1987
Tipo gazzetta: Nessuna

Accentramento delle operazioni doganali di esportazione di vini spumanti prodotti in Piemonte presso le dogane di Torino, Alessandria e Cuneo.

Articolo 1.

Le operazioni di esportazione relative ai prodotti seguenti:

1) vini spumanti con denominazione di origine controllata del Piemonte e classificati alla voce numero 22.05-A-II-a1 della tariffa doganale comune;

2) vini spumanti non nominati, classificati alla voce numero 22.05-A-II-b della tariffa doganale comune prodotti in Piemonte possono essere effettuate esclusivamente presso la dogana di Torino e le sezioni dipendenti, nonché presso le dogane di Alessandria e di Cuneo.

 

Articolo 2.

Le operazioni doganali di cui al presente decreto sono escluse dalla facilitazione del regime delle procedure semplificate, previsto dagli articoli 235 e 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con Dpr 23 gennaio 1973 e successive modificazioni.

 

Articolo 3.

Le presenti disposizioni non si applicano ai vini spumanti indicati nel precedente articolo 1 a seguito viaggiatore, a quelli spediti a mezzo pacco postale, a quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino viaggianti o giacenti in dogana o in depositi doganali già vincolati all’esportazione, ai campioni, alle piccole spedizioni non aventi carattere commerciale.