Organo: Commissione europea
Categoria: Vini spumanti
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 22-03-1996
Numero provvedimento: 13003
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Normativa sulla produzione dei vini spumanti.

Regolamento n. 2332/92.

Ho ricevuto il telex che pone alcuni interrogativi circa l’interpretazione di tre articoli del regolamento n. 2332/92 ora reg. 606/09 del Consiglio relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità.

Il primo quesito riguarda il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del citato regolamento che recita: «L’aggiunta dello sciroppo zuccherino non deve determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5% vol». Ella chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che l’aumento deve essere calcolato facendo riferimento alla partita (cuvée) o se, al contrario, debba rappresentare la differenza tra il titolo alcolometrico della partita e il tenore del prodotto finale prima dell’eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio. Secondo i miei servizi, la prima interpretazione è quella corretta, pur essendo meno facile da attuare della seconda.

Il secondo quesito riguarda la definizione dei vini spumanti «demi-sec». A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, quinto trattino del regolamento n. 2333/92, tali vini debbono contenere un tenore di zucchero residuo compreso tra 33 e 50 grammi al litro. Tuttavia, il regolamento non specifica quale debba essere la provenienza di tali zuccheri. Pertanto, nulla vieta che essi provengano dall’aggiunta delle sostanze previste dall’articolo 19 del regolamento n. 822/87. In effetti, tale disposizione non impone che tali sostanze siano interamente convertite in alcol.

La terza domanda è se sia possibile usare lo sciroppo zuccherino nella fabbricazione dell’Asti spumante. L’articolo 18 (paragrafo 1, quarto comma) del regolamento n. 2332/92 fornisce una risposta semplice: è vietata esclusivamente l’aggiunta di uno sciroppo di dosaggio. Pertanto, lo sciroppo zuccherino, che non rientra in tale divieto, è autorizzato. Tuttavia, in virtù dell’articolo 19, le autorità italiane hanno la facoltà di vietarlo.