Destinazione dei vini spumanti non conformi alla definizione che figura all’allegato I del regolamento n. 822/87.
I servizi della Commissione hanno recentemente espresso un’interpretazione relativa allo stato dei vini spumanti non conformi alla definizione che figura all’allegato I punto 15 del regolamento n. 822/87 ora reg. 1234/07 allegato XI-ter nel caso di sovrappressione insufficiente.
Un vino spumante non conforme a questa definizione non può essere destinato al consumo umano diretto, in conformità all’articolo 73.1 del regolamento n. 822/87.
Tuttavia, questo vino, non conforme alla definizione unicamente a causa di una sovrappressione dell’anidride carbonica in soluzione inferiore a 3 bars, cioè inferiore al limite regolamentare, e che soddisfa per il resto i limiti analitici fissati nella definizione di un vino o di un vino da tavola (che figura nell’allegato I del regolamento n. 822/87) può fare parte di una partita come previsto all’articolo 2 del regolamento n. 2332/92.
Questa possibilità non esiste quando le caratteristiche di un vino spumante «di ritorno» non sono conformi alla definizione di vino o di vino da tavola.