Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Vini spumanti
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 28-01-1999
Numero provvedimento: 303
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 27-03-1999
Numero gazzetta: 86
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nel procedimento C-303/97. - (Marchio – Vino spumante – Articolo 13, n. 2, lettera b), del regolamento n. 2333/92 – Designazione del prodotto – Tutela del consumatore – Rischio di confusione).

L’articolo 13, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio, 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, va interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione del divieto posto da tale norma, non è sufficiente accertare che un marchio contenente una parola figurante nella denominazione di uno dei prodotti in essa menzionati è, di per sé, tale da potersi confondere con l’indicazione suddetta. È necessario, inoltre, accertare se l’uso del marchio sia concretamente di natura tale da indurre in errore i consumatori interessati e, pertanto, idoneo ad influenzare le loro scelte economiche. A tale riguardo, il giudice nazionale dovrà far riferimento all’aspettativa presunta che su tale denominazione nutra un consumatore medio, normalmante informato e ragionevolmente attento ed avveduto.