Trasmissione richiesta del Consorzio per la tutela del Franciacorta – Utilizzo del saccarosio per operazioni di arricchimento in fase di vinificazione.
Si fa riferimento alla nota n. 12062 del 21 agosto 2007, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti relativamente all’argomento in oggetto.
AI riguardo, si fa presente quanto segue:
L’aggiunta di saccarosio ad una cuvée destinata all’elaborazione di Franciacorta DOCG, operazione consentita ai sensi dell’AlIegato V, sezione H, del regolamento n. 1493/99, del D.m. 4 agosto 2006 e del Decreto della Regione Lombardia del 17 luglio 2007, n. 7928, è una operazione di arricchimento soggetta alle norme di cui all’AlIegato V, sezione G., punto 5., del regolamento n. 1493/99, al Titolo III, Capo l, del regolamento n. 1622/00 nonché del D.m. 30 luglio 2003 (in particolare, dell’Allegato III).
Pertanto, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta conformemente alle modalità indicate nel predetto Allegato III al D.m. 30 luglio 2003, deve pervenire a codesto Ufficio entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l’operazione.
Per quanto riguarda il c.d. «sciroppo di arricchimento» (che si presume consistere nella soluzione ottenuta dallo scioglimento di saccarosio in un prodotto vitivinicolo. successivamente utilizzata per l’arricchimento in questione), si fa presente che la preparazione e/o la detenzione e/o l’impiego dello stesso deve/ devono ritenersi vietate per effetto dell’AlIegato V, Sezione D, paragrafi 1 e 3, al regolamento n. 1493/99 e dell’articolo 24, comma 1, lettera e), del regolamento n. 1622/00 che, nel caso di arricchimento con aggiunta di saccarosio, prevede unicamente lo zuccheraggio a secco.