Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 05-03-2008
Numero provvedimento: 2421
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vini spumanti gassificati - Utilizzo saccarosio: quesito.

Si fa riferimento alla nota n. 13085 del 13 dicembre 2007 relativa aIl’argomento indicato in oggetto.

In merito al quesito formulato la scrivente ritiene che:

– il vino spumante gassificato è vino spumante la cui effervescenza può derivare in tutto o in parte da aggiunta di anidride carbonica esogena;

Pertanto, salvo che non sia diversamente previsto, tutte le regole e le pratiche ammesse per un vino spumante sono praticamente consentite anche per il vino spumante gassificato;

– il saccarosio è consentito sia per l’arricchimento della partita sia per la preparazione dello sciroppo di dosaggio (regolamento n. 1493/99 allegato IV, lettera 4, paragrafi 2 e 3);

– regole diverse sono fissate per i prodotti di base in quanto la definizione dell’allegato I (regolamento n. 1493/99) parla esclusivamente di vino da tavola. In proposito si precisa che un v.q.p.r.d. e/o un vino i.g.t. declassato diventano, in base alla normativa attuale, vino da tavola.

Pertanto, anche un vino spumante gassificato può esser ottenuto:

•  attraverso la costituzione di una cuvée arricchita con saccarosio;

•  a seguito di fermentazione parziale indotta con uno sciroppo di dosaggio in cui è presente il saccarosio;

•  con l’aggiunta di anidride carbonica esogena per stabilire la pressione finale del prodotto.