Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 13-10-2010
Numero provvedimento: 10987
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Commercializzazione di vino spumante senza DOP e senza IGP allo stato sfuso, in cisterne sotto pressione, tra cantine ove si producono vini spumanti in promiscuità.

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata, con la quale codesto Ufficio, a seguito di analoghi quesiti posti dagli operatori interessati, ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.

In proposito, codesto Ufficio ha evidenziato che tale commercializzazione, tenuto conto sia di quanto disposto dall’art. 118 sexvicies del Reg. n. 1234/07, dall’art. 50, paragrafo I, e dell’art, 69, paragrafo I, del Reg. n. 607/09, sia di quanto esposto nella nota n. 6838 del 6 luglio 2010 di questa Amministrazione centrale, non sarebbe consentita, poiché il commercio del prodotto in questione implicherebbe il confezionamento nelle apposite bottiglie recanti in etichetta le indicazioni previste.

AI riguardo, si fa presente quanto segue.

Si premette che, come segnalato da codesto Ufficio, un quesito del tutto analogo è stato posto al competente Dipartimento delle politiche competitive, dello sviluppo rurale e della qualità e che quest’ultimo ha fornito parere affermativo.

In particolare, nel rispondere alla richiedente Unione Italiana Vini, il predetto Dipartimento ha rappresentato, con la nota n. 11859 del 30 luglio 2010, che, stante l’applicabilità al settore vitivinicolo delle norme previste dalla direttiva 13/00, per etichettatura deve intendersi, fra l’altro, ogni dicitura figurante sul documento di accompagnamento che accompagni il prodotto in questione o che ad esso si riferisca, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 e dall’Allegato VI del Reg. n. 436/09.

Pertanto, è stato ritenuto che la commercializzazione in oggetto sia consentita, salvo il dovere di adempiere gli obblighi di etichettatura specifici per il settore vitivinicolo, corredando il trasferimento del prodotto dei prescritti documenti, completi delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 118 sexvicies del Reg. n. 1234/07.

Ciò premesso, nell’aderire al parere espresso dal citato Dipartimento, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Preliminarmente, si intende che il vino spumante in questione sia un prodotto finito, cioè che abbia acquisito tutte le caratteristiche corrispondenti alla designazione sotto la quale è posto in circolazione (ad es., se si tratta di un vino spumante di qualità, non potrà essere estratto se non dopo aver ottemperato alle durate minime del processo di elaborazione). Ciò posto, si chiarisce che, per quanto riguarda l’eventuale sussistenza dell’obbligo sancito dall’art. 69, paragrafo 1, del Reg. n. 607/09, relativamente alla commercializzazione dei vini spumanti nelle apposite bottiglie, questa Amministrazione centrale è dell’avviso che l’obbligo medesimo, in quanto previsto da nonne espressamente destinate a regolare la presentazione dei prodotti in questione, debba intendersi riferito al vino spumante destinato al consumatore.

Del resto, la circolazione dei vini spumanti allo stato sfuso deve ritenersi implicitamente consentita anche ai sensi dell’Allegato VI del Reg. n. 436/09, Sezione B., punto n. 1.2. .

In proposito, ai sensi della medesima disposizione, si ritiene di evidenziare che oltre alle indicazioni obbligatorie, la designazione del vino spumante in questione sul documento di accompagnamento dovrà contenere anche le indicazioni facoltative di cui all’art. 118 septvicies del Reg. n. 1234/07, di cui sia previsto che figureranno sull’etichetta del prodotto stesso.

Infine, in relazione alla necessità di utilizzare apposite apparecchiature per operare il travaso per contropressione dei prodotti in questione tra i vasi vinari delle cantine speditrici e destinatarie e le cisterne adibite al trasporto, si richiama l’attenzione di codesti Uffici su quanto previsto dall’Allegato II, Sezione A., punto n. lO, terzo comma, del Reg. n. 606/09. Si rammenta, al riguardo, quanto già rappresentato in commento all’art. 4, della L. n. 82/2006, con la circolare prot. n. 391 L del 5 aprile 2006, e cioè che la detenzione di anidride carbonica presso gli stabilimenti di produzione dei vini spumanti (o, comunque, nei locali annessi o intercomunicanti) trova fondamento per l’utilizzo di tale sostanza unicamente per la creazione di una atmosfera inerte e manipolare i prodotti al riparo dell’aria (Allegato lA, punto n. 4, del Reg. n. 606/09).