Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 30-07-2010
Numero provvedimento: 11859
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Commercializzazione “vino spumante” – Quesito in merito all’art 118 sexvicies del Regolamento n. 1234/07

Si riscontra la nota sopra indicata, con la quale codesta Confederazione chiede di conoscere se, a seguito dell’entrata in vigore della nuova OCM vino, sia ancora possibile, tra cantine soggette a regime speciale, commercializzare in cisterne sotto pressione “vino spumante” sfuso, privo di denominazione di origine protetta e di indicazione di origine protetta. Al riguardo, si precisa che, come risulta sia dal considerando n. 42 del Regolamento n. 479/08 (nuova OCM vino), fatto proprio dal Reg. n. 491/08, sia dall’art. 118 quinvicies del Reg. n. 1234/07 (OCM unica), le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo sono complementari alle norme previste dalla direttiva 13/00 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità), che si applicano trasversalmente a tutti i settori.

Inoltre, si sottolinea che, ai sensi della citata normativa comunitaria, per “etichettatura” si Intende ogni dicitura, immagine o simbolo figurante, fra l’altro, su qualsiasi documento che accompagni il prodotto in questione o che ad esso si riferisca (art. 118 quatervicies del Reg. 1234/07 e art. 1, comma 3, lett. a) della direttiva 13/00)

Ciò, del resto, risulta conforme a quanto previsto in materia di documenti di accompagnamento vitivinicolo dal regolamento n. 436/09 (art. 28 e Allegato VI).

Conformemente a tali disposizioni, con specifico riguardo alla fattispecie in questione, si ritiene dunque che la commercializzazione tra cantine di “vino spumante” sfuso, in cisterne sotto pressione, sia tutt’ora consentita. Tuttavia, resta salvo il dovere di adempire gli obblighi di etichettatura specifici per il settore vitivinicolo, corredando il trasferimento del prodotto dei prescritti documenti vitivinicoli, completi delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 118 sexvicies del Reg. n. 1234/07.