Quesito produzione vino spumante con indicazione della varietà
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale, a seguito di analoghi quesiti formulati dalla scrivente, sono stati chiesti chiarimenti in ordine:
l) alla possibilità di produrre vino spumante con l’indicazione di varietà, anche a partire da prodotti che non hanno formato oggetto di rivendicazione della denominazione d’origine o dell’ indicazione geografica;
2) alla designazione che deve essere riportata sui registri e sui documenti di accompagnamento per le partite di uve, mosti, vini nuovi in fermentazione e vini destinati all’elaborazione dei vini spumanti in parola;
3) alla possibilità di introdurre in Italia uve della varietà “Ribolla” raccolte in Siovenia per la loro successiva destinazione alla produzione di un vino spumante con l’indicazione della varietà nonché alle modalità di indicazione, in etichetta, della provenienza di un tale vino spumante ottenuto in Italia.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Si conviene con codesto Ufficio circa la possibilità di produrre il vino spumante in parola, anche a partire da prodotti che non hanno formato oggetto di rivendicazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica, purché ciò avvenga conformemente alle disposizioni, in particolare, di cui al Reg. n. 607/09 (artt. 62 e 63), al D.m. 23 dicembre 2009 (artt. 6, 7, 8 e Allegati da 1 a 5) e al D.m. 19 marzo 2010, avuto speciale riguardo alle varietà di vite che possono essere dichiarate in etichetta.
Per quanto riguarda la designazione sui documenti di accompagnamento e sui registri, si è dell’avviso che occorre applicare le disposizioni contenute nell’Allegato VI, Sezione B, punti n. 1.1. e 1.2. del Reg. n. 436/09, e, per quanto riguarda specialmente i registri, nell’art, 40, paragrafo 2, del regolamento stesso.
Pertanto, per i vini o per i prodotti a monte del vino utilizzati, la designazione del tipo di prodotto comporta l’utilizzo di una dicitura conforme alla normativa comunitaria che lo descrive nella maniera più precisa e, per i trasporti sfusi, delle indicazioni facoltative di cui all’art. 118 septvicies che figurano in etichetta o che sia previsto vi figureranno e, quindi, in particolare, della varietà di vite.
In proposito, a puro titolo esemplificativo, si suggeriscono le seguenti designazioni per le uve, i prodotti a monte del vino ed il vino sui documenti di accompagnamento:
– uve fresche (mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione, ecc.) destinate (/o) a diventare vino con indicazione della varietà senza DOP/IGP + l’indicazione della varietà di vite (+ eventuali altre indicazioni facoltative);
– vino con indicazione della varietà senza DOP/IGP + l’indicazione della varietà di vite (+ eventuali altre indicazioni facoltative).
Si precisa che, in merito ai registri, la designazione utilizzata nel documento di accompagnamento dovrà essere utilizzata per l’intestazione del conto distinto da tenere in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 39, paragrafo 1, lettera d), del Reg. n. 436/09.
Per quanto riguarda il terzo quesito, si fa presente che è stata formulata un’apposita richiesta di chiarimenti al competente Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.