Organo: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Categoria: Recipienti e imballaggi
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 28-06-1989
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 18-07-1989
Numero gazzetta: 166
Data aggiornamento: 01-01-1970

Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi.

Articolo 1.

Definizioni

1.  Ai fini delle norme contenute nel presente decreto, per imballaggi, o contenitori, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili, le damigiane nonché i contenitori a uso industriale e quelli destinati a essere smaltiti come rifiuti speciali industriali, tossici e nocivi.

 

Articolo 2.

Requisiti e contenuti dei marchi

1. A decorrere dal 1° dicembre 1989, al fine di consentire l’identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all’interno del quale è riportata, fra le abbreviazioni elencate nell’allegato I, quella corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione.

2. Nel caso di contenitori fabbricati con più materiali, è necessario utilizzare i contrassegni relativi a tutti i materiali che siano presenti nel contenitore in misura superiore al 25 per cento in peso rispetto al totale.

3. Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore a un centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore a un centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell’esagono o del cerchio.

4. I contrassegni di cui ai commi 1 e 2 vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore e non sul tappo che è escluso dall’obbligo di contrassegno di cui al presente articolo.

5. I contrassegni devono essere realizzati con modalità tali da essere persistenti nelle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti per le quali è necessaria l’informazione recata dal contrassegno stesso.

 

Articolo 3.

Requisiti e contenuti delle iscrizioni

1. A partire dal 1° dicembre 1989, sui contenitori immessi sul mercato interno o sulle loro etichette, deve figurare, chiaramente visibile, l’invito a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso, consistente in un messaggio scritto o in un pittogramma aventi le dimensioni fissate nell’allegato 2.

2. A partire dal 1° dicembre 1989, per i contenitori destinati a essere resi dopo l’uso e nuovamente riempiti, immessi sul mercato interno deve altresì figurare, sul contenitore o sull’etichetta, chiaramente visibile, un’indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle indicate nell’allegato 2, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile.

Tale obbligo non sussiste per i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro certificati dal ministero dell’Industria.

3. Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiore a 200 ml commercializzati in imballaggi multipli, qualora sussistano difficoltà tecniche all’apposizione delle iscrizioni, l’indicazione di cui al comma 2 e l’invito di cui al comma 1 possono essere apposti, invece che su ciascun contenitore, sull’imballaggio multiplo utilizzato per la commercializzazione; in tale caso l’altezza dei caratteri della iscrizione deve essere pari ad almeno 6 millimetri e quella dei caratteri del pittogramma pari ad almeno 40 millimetri.

4.  Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiori a 200 ml, in vendita diretta al pubblico in confezione singola, qualora sussistano difficoltà tecniche all’applicazione delle iscrizioni, l’indicazione di cui al comma 2 e l’invito di cui al comma 1 possono figurare, invece che su ciascun contenitore, su un apposito cartello da esporre, in maniera visibile, sul banco di vendita dell’esercizio commerciale.

 

Articolo 4.

Revisione dei marchi e delle iscrizioni

1. I requisiti e contenuti dei marchi e delle iscrizioni di cui ai precedenti comma saranno riesaminati dal ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato per adeguarli a disposizioni comunitarie e, ove necessario, aggiornati con apposito decreto interministeriale.

2. I marchi per contenitori realizzati con materiali non previsti nel presente decreto sono disciplinati con decreto dal ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.

 

Articolo 5.

Norma transitoria

1.  Fatte salve le prescrizioni di cui ai comma 13 e 14 dell’articolo 9-quater della legge n. 475/88, i prodotti confezionati entro il 31 dicembre 1990 possono essere commercializzati senza limiti di tempo.

 

ALLEGATO I

Marchi per contenitori per liquidi

                PVC         = polivinilcloruro

                PE           = polietilene

                PET         = polietilentereftalato

                PP           = polipropilene

                PS           = polistirene

                PT           = poliestrusi

                CA          = carta

                AL           = alluminio

                ACC        = banda stagnata

                PI            = poliaccoppiati  

 

ALLEGATO II

Dimensioni del pittogramma e del messaggio scritto

               

 

Volume (ml)

Altezza caratteri (mm)

Messaggio scritto

≤ 200

1

> 200 ≤ 500

2

> 500

3

≤500 

10

Pittogramma

> 500 < 1500

15

> 1500

20