Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi.
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini delle norme contenute nel presente decreto, per imballaggi, o contenitori, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili, le damigiane nonché i contenitori a uso industriale e quelli destinati a essere smaltiti come rifiuti speciali industriali, tossici e nocivi.
Articolo 2.
Requisiti e contenuti dei marchi
1. A decorrere dal 1° dicembre 1989, al fine di consentire l’identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all’interno del quale è riportata, fra le abbreviazioni elencate nell’allegato I, quella corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione.
2. Nel caso di contenitori fabbricati con più materiali, è necessario utilizzare i contrassegni relativi a tutti i materiali che siano presenti nel contenitore in misura superiore al 25 per cento in peso rispetto al totale.
3. Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore a un centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore a un centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell’esagono o del cerchio.
4. I contrassegni di cui ai commi 1 e 2 vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore e non sul tappo che è escluso dall’obbligo di contrassegno di cui al presente articolo.
5. I contrassegni devono essere realizzati con modalità tali da essere persistenti nelle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti per le quali è necessaria l’informazione recata dal contrassegno stesso.
Articolo 3.
Requisiti e contenuti delle iscrizioni
1. A partire dal 1° dicembre 1989, sui contenitori immessi sul mercato interno o sulle loro etichette, deve figurare, chiaramente visibile, l’invito a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso, consistente in un messaggio scritto o in un pittogramma aventi le dimensioni fissate nell’allegato 2.
2. A partire dal 1° dicembre 1989, per i contenitori destinati a essere resi dopo l’uso e nuovamente riempiti, immessi sul mercato interno deve altresì figurare, sul contenitore o sull’etichetta, chiaramente visibile, un’indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle indicate nell’allegato 2, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile.
Tale obbligo non sussiste per i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro certificati dal ministero dell’Industria.
3. Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiore a 200 ml commercializzati in imballaggi multipli, qualora sussistano difficoltà tecniche all’apposizione delle iscrizioni, l’indicazione di cui al comma 2 e l’invito di cui al comma 1 possono essere apposti, invece che su ciascun contenitore, sull’imballaggio multiplo utilizzato per la commercializzazione; in tale caso l’altezza dei caratteri della iscrizione deve essere pari ad almeno 6 millimetri e quella dei caratteri del pittogramma pari ad almeno 40 millimetri.
4. Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiori a 200 ml, in vendita diretta al pubblico in confezione singola, qualora sussistano difficoltà tecniche all’applicazione delle iscrizioni, l’indicazione di cui al comma 2 e l’invito di cui al comma 1 possono figurare, invece che su ciascun contenitore, su un apposito cartello da esporre, in maniera visibile, sul banco di vendita dell’esercizio commerciale.
Articolo 4.
Revisione dei marchi e delle iscrizioni
1. I requisiti e contenuti dei marchi e delle iscrizioni di cui ai precedenti comma saranno riesaminati dal ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato per adeguarli a disposizioni comunitarie e, ove necessario, aggiornati con apposito decreto interministeriale.
2. I marchi per contenitori realizzati con materiali non previsti nel presente decreto sono disciplinati con decreto dal ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.
Articolo 5.
Norma transitoria
1. Fatte salve le prescrizioni di cui ai comma 13 e 14 dell’articolo 9-quater della legge n. 475/88, i prodotti confezionati entro il 31 dicembre 1990 possono essere commercializzati senza limiti di tempo.
ALLEGATO I
Marchi per contenitori per liquidi
PVC = polivinilcloruro
PE = polietilene
PET = polietilentereftalato
PP = polipropilene
PS = polistirene
PT = poliestrusi
CA = carta
AL = alluminio
ACC = banda stagnata
PI = poliaccoppiati
ALLEGATO II
Dimensioni del pittogramma e del messaggio scritto
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Volume (ml) |
Altezza caratteri (mm) |
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Messaggio scritto |
≤ 200 |
1 |
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> 200 ≤ 500 |
2 |
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> 500 |
3 |
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≤500 |
10 |
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Pittogramma |
> 500 < 1500 |
15 |
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> 1500 |
20 |