Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.
Articolo 1.
(omissis)
10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l’invito a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso e l’indicazione dell’eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva 339/85 del 27 giugno 1985 (Nda, ora direttiva 62/94 del 20 dicembre 1994). Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.
11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del ministro dell’Ambiente, di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato. (omissis)
Articolo 9-octies.
(Sanzioni)
(omissis)
2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal ministero dell’Ambiente ai sensi del comma 12 dell’articolo 9-quater, è punito con l’arresto fino a due mesi e con l’ammenda fino a lire cinque milioni. (omissis)