Disposizioni in materia di preimballaggi Cee e di bottiglie recipienti-misura Cee.
Articolo 1.
Il presente decreto si applica ai preimballaggi Cee e alle bottiglie recipienti-misura Cee, disciplinati dal D.l. 3 luglio 1976, n. 451, in seguito denominato decreto legge.
Articolo 2.
Il marchio Cee, con cui i fabbricanti possono contrassegnare i preimballaggi di propria produzione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge, è costituito dalla lettera minuscola «e», avente l’altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell’allegato I al presente decreto ministeriale.
Il marchio Cee deve essere collocato nello stesso campo visivo dell’iscrizione relativa al volume nominale, di cui all’articolo 6, lettera a), del decreto legge.
Articolo 3.
Il contrassegno Cee, che i fabbricanti possono apporre sulle bottiglie recipienti-misura di propria produzione ai sensi del secondo comma dell’articolo 9 del decreto legge, è costituito dal segno grafico ∋ (epsilon rovesciata), avente l’altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell’allegato II al presente decreto ministeriale.
Articolo 4.
Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi rispettivamente della lettera a) dell’articolo 6 e del primo comma dell’articolo 13 del decreto legge, il volume nominale dei preimballaggi Cee e la capacità nominale delle bottiglie Cee, devono avere l’altezza minima di 6 mm se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm se concernono valori compresi tra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi, e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl.
Articolo 5.
Ai fini dell’approvazione del proprio marchio di identificazione, prevista dal primo comma dell’articolo 14 del decreto legge, i fabbricanti di bottiglie Cee, devono corredare la relativa domanda di una tabella recante le dimensioni delle varie grandezze del predetto marchio, adottate in funzione delle singole capacità nominali delle bottiglie Cee prodotte, nonché di un disegno riproducente in scala 1:1 lo stesso marchio secondo la grandezza più piccola. Alla domanda deve essere allegata apposita documentazione da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi previsti per i fabbricanti dal regolamento per la fabbricazione metrica approvato con Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.
Articolo 6.
Agli allegati I, II e V del decreto legge sono apportate le modifiche specificate nell’allegato III al presente decreto.
ALLEGATI
(omissis)