Attuazione delle direttive del Consiglio n. 106/75 relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 107/75 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
Convertito in legge dalla legge 19 agosto 1976, n. 614; modificato dal Dpr 825, del 23 agosto 1982; dalla legge n. 47, del 16 febbraio 1987; dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106; dal D.lgs n. 12 del 25 gennaio 2010.
TITOLO I
ImbALLAggI preCOnfezIOnATI
Articoli 1-8
(abrogati)
TITOLO II
bOTTIgLIe e reCIpIenTI-mIsurA
Articolo 9.
(Bottiglie recipienti-misura)
Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:
1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno Cee, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Le bottiglie predette sono denominate in seguito «bottiglie recipienti-misura Cee» o «bottiglie Cee».
Articolo 10.
(Capacità delle bottiglie Cee)
La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d’uso per le quali è prevista.
La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo.
La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.
Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.
Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall’Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.
Articolo 11.
(Immissione sul mercato)
Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura Cee possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell’articolo 7 nella confezione dei preimballaggi.
Articolo 12.
(Sistemi di riempimento e tolleranze)
Le bottiglie Cee possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante.
Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia Cee sono fissati nell’allegato IV.
Articolo 13.
(Iscrizioni metrologiche)
Le bottiglie Cee devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l’indicazione del marchio di cui all’articolo successivo, l’indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:
- la capacità rasobordo, espressa in centilitri non seguita dal simbolo cl,
- e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm, del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.
Articolo 14.
(Marchio del fabbricante)
I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura Cee, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all’approvazione dell’Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell’avvenuta approvazione l’ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità economiche europee.
L’approvazione rilasciata dall’autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all’Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.
TITOLO III
COnTrOLLI e sAnzIOnI
Articolo 15.
(Controlli)
Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all’articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell’importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all’Allegato V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare le conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.
Articolo 16.
(abrogato)
Articolo 17.
(Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura Cee)
Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all’articolo 9, ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all’articolo 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.
Articolo 18.
(Modalità di applicazione delle sanzioni)
Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Articolo 19.
Il ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.
TITOLO IV
DIspOsIzIOne fInALe
Articolo 20.
La vigilanza sull’applicazione del presente decreto è demandata al ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, che la esercita tramite l’Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l’obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti in azienda.
Articolo 21.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il Dpr 825 del 23 agosto 1982 che ha modificato il D.l. n. 451 del 3 luglio 1976 è venuto anche ad introdurre una disposizione riguardante l’argomento dei preimballaggi con il seguente articolo:
Articolo 7.
La quantità di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell’importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore.
Il controllo può essere effettuato per campionamento.
Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto.
A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalità ammesse dall’Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell’articolo 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614, i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli.
In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziché effettuare la misurazione o il controllo, l’importatore può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilità.
Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi Cee, le bottiglie recipientimisura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto.
ALLegATI I, II e III
(abrogati)
ALLegATO IV
Tabella degli errori massimi tollerati (in più o in meno) sulla capacità di una bottiglia recipiente-misura, ossia delle differenze massime tollerate (in più o in meno), alla temperatura di 20°C ed alle condizioni di controllo di cui all’Allegato V, tra la capacità effettiva e la capacità nominale Vn.
|
Volume nominale Vn in millilitri |
Errore massimo |
tollerato |
||
|
|
|
|
in % di Vn |
in millilitri |
|
da |
50 a |
100 |
— |
3 |
|
da |
100 a |
200 |
3 |
— |
|
da |
200 a |
300 |
— |
6 |
|
da |
300 a |
500 |
2 |
— |
|
da |
500 a |
1.000 |
— |
10 |
|
da |
1.000 a |
10.000 |
1 |
— |
1. L’errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all’errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente.
È vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze.
2. In pratica, la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d’acqua a 20°C contenuta effettivamente nella bottiglia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale. Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente.
ALLegATO V
(omissis)