Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Recipienti e imballaggi
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 12-10-2000
Numero provvedimento: 3
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Numero gazzetta: 335
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nella causa C-3/99 (domanda di decisione pregiudiziale del Tribunal de commerce di Bruxelles): Cidrerie Ruwet SA contro Cidre Stassen SA e HP Bulmer Ltd (Libera circolazione delle merci – Direttiva 75/106 – Armonizzazione parziale – Liquidi in imballaggi preconfezionati – Precondizionamento in volume – Sidro – Divieto da parte di uno Stato membro di volumi nominali non previsti dalla direttiva).

La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalle direttive del Consiglio 23 novembre 1979, 79/1005, 18 dicembre 1984, 85/10, 7 giugno 1988, 88/316, e 21 dicembre 1989, 89/676, deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di vietare – mediante una normativa quale il regio decreto belga del 16 febbraio 1982, relativo alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati – la commercializzazione di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall’allegato III, colonna I, della medesima direttiva.

L’articolo 30 del Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, articolo 28) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro vieti la commercializzazione di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un’esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all’obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.