Che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 106/75 e 232/80 del Consiglio e modifica la direttiva 211/76 del Consiglio.
Rettifica G.u. n. L 175 del 2 luglio 2011
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati. Si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all’articolo 2 della direttiva 211/76.
2. La presente direttiva non si applica ai prodotti elencati nell’allegato che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell’Unione europea.
Articolo 2
Libera circolazione delle merci
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati.
2. Nel rispetto dei principi enunciati nel trattato, in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per il latte, il burro, la pasta secca e il caffè possono continuare a farlo fino all’11 ottobre 2012.
Gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per lo zucchero bianco possono continuare a farlo fino all’11 ottobre 2013.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 3
Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti elencati nell’allegato, punto 2, e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nell’allegato, punto 1, siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all’allegato, punto 1.
Articolo 4
Generatori di aerosol
1. I generatori di aerosol recano un’indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 324/75 del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, possono non recare l’indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.
Articolo 5
Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
1. Ai fini dell’articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nell’allegato, punto 1, si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nell’allegato, punto 1, si applicano all’imballaggio preconfezionato.
CAPO III
ABROGAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Abrogazioni
Le direttive 106/75 e 232/80 sono abrogate.
Articolo 7
Modifica della direttiva 211/76
Nell’articolo 1 della direttiva 211/76 i termini «non contemplati dalla direttiva 106/75 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, e» sono soppressi.
Articolo 8
Recepimento
1. Entro l’11 ottobre 2008 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’11 aprile 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
Relazioni, comunicazione di deroghe e sorveglianza
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, entro l’11 ottobre 2015 e successivamente ogni dieci anni, una relazione sull’applicazione e sugli effetti della presente direttiva. Se necessario, tali relazioni sono corredate di una proposta di revisione della presente direttiva.
2. Entro l’11 aprile 2009 gli Stati membri di cui all’articolo 2, paragrafo 2, comunicano alla Commissione i settori oggetto della deroga di cui al suddetto paragrafo, nonché il periodo di tale deroga, le gamme dei valori delle quantità nominali obbligatorie applicate ed i relativi intervalli.
3. La Commissione sorveglia l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, in base alle proprie constatazioni ed alle relazioni degli Stati membri interessati. In particolare, la Commissione analizza gli sviluppi di mercato dopo la trasposizione e, alla luce dei risultati di tale analisi, valuta se adottare misure di applicazione della direttiva, mantenendo le quantità nominali obbligatorie per i beni di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 2, 6 e 7 si applicano a decorrere dall’11 aprile 2009.
ALLEGATO
GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI
DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI
1. Prodotti venduti a volume (valore in ml)
| Vino tranquillo | Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo gli 8 valori seguenti: ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500 |
| Vino giallo | Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo il valore seguente: ml: 620 |
| Vino spumante | Nell’intervallo tra 125 ml e 1.500 ml, solo i 5 valori seguenti: ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1.500 |
| Vino liquoroso | Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500 |
| Vino aromatizzato | Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500 |
| Bevande spiritose | Nell’intervallo tra 100 ml e 2.000 ml, solo i 9 valori seguenti: ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1.000 – 1.500 – 1.750 – 2.000 |
2. Definizioni dei prodotti
| Vino tranquillo | Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (codice NC ex 2204). |
| Vino giallo | Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1493/99 (codice NC ex 2204) con denominazione d’origine «Côtes du Jura», «Arbois», «L’Etoile» e «Château-Chalon», in bottiglie di cui all’allegato I, punto 3, del regolamento n. 753/02 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/99 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli. |
| Vino spumante | Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato I, punti 15, 16, 17 e 18, del regolamento n. 1493/99 (codice NC 2204 10). |
| Vino liquoroso | Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato I, punto 14, del regolamento n. 1493/99 (codici NC 2204 21 — 2204 29). |
| Vino aromatizzato | Vino aromatizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (codice NC 2205). |
| Bevande spiritose | Bevande spiritose di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (codice NC 2208). |