Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 04-10-2007
Numero provvedimento: 457
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 315
Data aggiornamento: 01-01-1970

Causa C-457/05 (Libera circolazione delle merci – Direttiva 106/75 – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri – Liquidi in imballaggi preconfezionati – Precondizionamento in volume – Articolio 5, n. 3, lettere b) e d) – Baileys Minis – Commercializzazione in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di 0,071 litri).

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Landgericht Wiesbaden – Interpretazione degli articoli 28 CE e 30 CE – Validità dell’articolo 5, n. 3, lettera b), secondo comma, in fine, in combinato disposto con l’articolo 5, n. 3, lettera d), in uno con l’allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 106/75, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, come modificata – Divieto di immettere sul mercato degli altri Stati comunitari bevande alcoliche che si presentano in volumi di 0,071 l, fabbricate e commercializzate regolarmente in Irlanda e nel Regno Unito – Baileys Mini.

Dispositivo

L’articolo 5, n. 3, lettera d), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 106/75, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a 0,071 l, contenenti i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della medesima direttiva e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche negli altri Stati membri.

L’articolo 5 n. 3, lettera b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 106/75, come modificata da tale atto, letto in combinato disposto con il n. 3, lettera d), dello stesso articolo è invalido laddove esclude il volume nominale di 0,071 l dalla gamma comunitaria armonizzata di volumi nominali di cui all’allegato III, punto 4, colonna I, di tale direttiva