Decisione della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2005) 854] (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Decisione 22/03/2005, n. 2005/270, pubblicata in G.U.C.E. 5 aprile 2005, n. L 86)
La Decisione 22 marzo 2005, n. 2005/270/CE è riportata nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dalla Decisione (UE) 17 aprile 2019, n. 2019/665.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno che le tabelle stabilite nella decisione 97/138/CE della Commissione per consentire una fornitura di dati armonizzati nell’ambito della direttiva 94/62/CE siano riviste e semplificate per tener conto dell’esperienza acquisita con la loro applicazione.
(2) Occorre che dette tabelle rispecchino gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.
(3) Al fine di garantire la confrontabilità dei dati tra gli Stati membri, è necessario stabilire norme dettagliate relative ai dati da inserire nelle tabelle e permettere agli Stati membri di fornire ulteriori dati su base volontaria.
(4) Alla luce delle numerose modifiche da apportare alla decisione 97/138/CE, occorre pertanto che la tale decisione sia sostituita per motivi di chiarezza.
(5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 94/62/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce le tabelle per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE, nonché le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati ai sensi di tale direttiva, per quanto riguarda:
a) il conseguimento di un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE tenendo conto degli imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva;
b) la presa in considerazione della riparazione per il riutilizzo degli imballaggi in legno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 94/62/CE;
c) la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE;
d) il controllo della qualità e le misure adottate ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE.
Articolo 2
1. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni in aggiunta alle pertinenti definizioni figuranti all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE:
a) «materiali interessati»: i materiali dei rifiuti di imballaggio che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
b) «materiali non interessati»: ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, i materiali di rifiuto che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
c) «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali dei rifiuti di imballaggio subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Ciò comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità;
d) «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali dei rifiuti di imballaggio nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati;
e) «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;
f) «rotazione»: lo spostamento compiuto dagli imballaggi riutilizzabili dal momento in cui sono immessi sul mercato insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare, al momento in cui vengono restituiti per essere riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista della loro immissione ripetuta sul mercato insieme alle merci;
g) «sistema di riutilizzo degli imballaggi»: le modalità organizzative, tecniche o finanziarie grazie alle quali gli imballaggi riutilizzabili compiono molteplici rotazioni.
2. (Comma abrogato)
Ai fini della presente decisione, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.
Articolo 3
1. I dati relativi al totale degli imballaggi comprendono tutti gli imballaggi definiti all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.
In particolare per i materiali presenti in più piccole quantità e per i materiali non citati nella presente decisione, è possibile ricorrere a stime. Tali stime si basano sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte secondo le modalità dell’articolo 7.
2. Gli imballaggi riutilizzabili sono considerati immessi sul mercato quando vengono messi a disposizione per la prima volta insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare.
Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati rifiuti di imballaggio quando vengono restituiti per essere riutilizzati. Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati imballaggi immessi sul mercato quando vengono riutilizzati con una merce e rimessi a disposizione.
Gli imballaggi riutilizzabili di cui il detentore si disfa al termine della loro vita utile sono considerati rifiuti di imballaggio.
Ai fini della presente decisione, si considera che la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro da imballaggi riutilizzabili equivale alla quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.
3. Per calcolare e verificare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le informazioni relative agli imballaggi costituiti da materiali diversi che non possono essere separati manualmente sono fornite nella categoria del materiale predominante in peso.
Possono inoltre essere fornite a titolo complementare e facoltativo informazioni distinte sul recupero e il riciclaggio dei materiali composti.
4. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati si riferisce alla quantità (input) di rifiuti di imballaggio immessi in un processo effettivo di recupero o riciclaggio. Se il prodotto (output) dell'impianto di selezione dei rifiuti è inviato a processi effettivi di recupero o riciclaggio senza perdite significative, è ammesso considerare che tale output equivalga al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati.
Articolo 4
1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell'Unione sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla normativa pertinente dell'Unione.
2. I movimenti transfrontalieri di rifiuti di imballaggio devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione.
3. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, i rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o al di fuori dell'Unione che vengono inviati in uno Stato membro per fini di recupero o riciclaggio non sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati nello Stato membro nel quale sono stati inviati.
Articolo 5
1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati è misurato sulla base di un tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato.
I dati misurati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se il tasso di umidità dei rifiuti di imballaggio differisce regolarmente e significativamente da quello degli imballaggi immessi sul mercato e se ciò rischia di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.
Le suddette correzioni si effettuano solo in casi eccezionali, dovuti a particolari condizioni climatiche o di altro tipo.
Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati nella relazione sul controllo della qualità dei dati.
2. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati esclude, nella misura di quanto praticamente possibile, i materiali non di imballaggio che vengono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio.
I dati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se i materiali non facenti parte degli imballaggi presenti nei rifiuti immessi in un processo efficace di recupero o riciclaggio rischiano di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.
Non è necessario correggere i dati relativi alle piccole quantità di materiali non facenti parte degli imballaggi o di materiali contaminati regolarmente riscontrabili nei rifiuti di imballaggio.
Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati nella relazione sul controllo della qualità dei dati.
Articolo 6
Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.
Articolo 6 bis
1. Per conseguire un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE, la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui il detentore si disfa dopo la loro prima rotazione è detratta dalla quantità totale di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno.
2. I punti percentuali che possono essere sottratti dagli obiettivi di riciclaggio per determinare il livello rettificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE sono calcolati come media semplice dei punti percentuali che rappresentano la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili in ciascuno dei tre anni precedenti. Tale quota è calcolata dividendo la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili determinata conformemente al presente articolo, che è composta dai materiali di imballaggio ai quali si applica l'obiettivo di riciclaggio, per la quantità di tutti gli imballaggi per la vendita composti da tali materiali di imballaggio e immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno.
Articolo 6 ter
1. Se uno Stato membro considera le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii), della direttiva 94/62/CE, la quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è aggiunta sia ai rifiuti di imballaggio prodotti sia ai rifiuti di imballaggio riciclati.
2. La quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è stabilita in base alla massa delle unità di imballaggi in legno riparati che sono successivamente riutilizzate, esclusi gli imballaggi in legno o i componenti di imballaggi in legno destinati alle operazioni di trattamento dei rifiuti.
Articolo 6 quater
1. Ai fini del calcolo e della verifica della conformità agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, si applica quanto segue:
a) la quantità di rifiuti di imballaggio riciclati è la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità di rifiuti di imballaggio che vengono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica. I punti di calcolo applicabili a determinati materiali dei rifiuti di imballaggio e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato II;
b) se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti di imballaggio senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti di imballaggio sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti di imballaggio cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati;
c) se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati comunicata da tale impianto;
d) se gli imballaggi biodegradabili soggetti a trattamento aerobico o anaerobico sono inclusi nelle quantità riciclate del rispettivo materiale di imballaggio, la quantità di imballaggi biodegradabili nei rifiuti biodegradabili è determinata da periodiche analisi di composizione dei rifiuti biodegradabili immessi in tali operazioni. I rifiuti di imballaggio biodegradabili eliminati prima, durante o dopo il processo di riciclaggio non sono inclusi nelle quantità riciclate;
e) se il tasso di umidità dei rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione differisce da quello degli imballaggi immessi sul mercato, la quantità di imballaggi in corrispondenza del punto di misurazione è corretta per rispecchiare il tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato;
f) dalla quantità di rifiuti di imballaggio riciclati sono esclusi i materiali che non fanno parte degli imballaggi e che sono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio, quali i rifiuti dello stesso materiale che non provengono dagli imballaggi, e i residui dei prodotti che erano contenuti negli imballaggi;
g) se i rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti di imballaggio provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie. Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti di imballaggio provenienti da un determinato Stato membro;
h) se i materiali dei rifiuti di imballaggio sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti di imballaggio non sono comunicati come riciclati;
i) se i materiali dei rifiuti di imballaggio sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.
2. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi compositi e altri imballaggi composti da più di un materiale sono calcolati e comunicati sulla base dei singoli materiali contenuti negli imballaggi. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.
Articolo 6 quinquies
1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, la quantità di metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento è costituita dalla massa dei metalli nel concentrato di metallo che è separata dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti di imballaggio, e non include altri materiali contenuti nel concentrato di metallo come aggregati minerali o metalli che non provengono dai rifiuti di imballaggio.
2. Per calcolare la massa dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento, gli Stati membri applicano la metodologia di cui all'allegato III.
Articolo 6 sexies
Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri possono applicare le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies.
Articolo 6 septies
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati a norma della presente decisione. In particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti è soggetta a verifiche e controlli incrociati, anche utilizzando dati sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato, dati pertinenti sui rifiuti e analisi di composizione dei rifiuti urbani non differenziati. Gli Stati membri informano la Commissione delle verifiche effettuate e, se del caso, di qualsiasi incoerenza significativa rilevata e delle misure correttive pianificate o adottate.
2. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli stabilimenti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
3. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici.
4. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, comprese quelle che avvalorano metodologie di campionamento, tali indagini sono condotte nel rispetto di norme minime che includono i requisiti minimi seguenti:
a) le indagini sono condotte a intervalli regolari e specificati, affinché riflettano adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;
b) le indagini sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.
5. È possibile ricorrere a stime per i materiali di imballaggio presenti in piccole quantità e per quelli non citati nella presente decisione. Tali stime sono basate sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte nelle relazioni sul controllo della qualità che accompagnano i dati sulla produzione e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.»;
Articolo 7
(Articolo soppresso)
Articolo 8
(Articolo soppresso)
Articolo 9
1. Gli Stati membri comunicano i dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio e sugli imballaggi riutilizzabili per mezzo delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri forniscono i dati sull'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero per mezzo delle tabelle 4 o 5 di cui all'allegato I, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di numero, e delle tabelle 6 o 7 di cui all'allegato I, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di peso.
3. Gli Stati membri completano su base annuale le tabelle per la comunicazione di cui all'allegato I e le trasmettono alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento in formato elettronico, mediante una norma di interscambio stabilita dalla Commissione. La comunicazione copre un intero anno civile.
4. Gli Stati membri trasmettono una relazione sul controllo della qualità utilizzando la tabella di cui all'allegato IV.
5. Uno Stato membro, se non applica le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies per verificare la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, trasmette separatamente i dati di verifica della conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, utilizzando la tabella 1 di cui ai cui all'allegato.
6. Gli Stati membri che decidono di conseguire per un determinato anno un livello rettificato di un obiettivo a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE completano per tale anno la tabella 2 di cui all'allegato I della presente decisione per la comunicazione dei rispettivi materiali di imballaggio e la trasmettono alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento in formato elettronico, mediante una norma di interscambio stabilita dalla Commissione.
7. La Commissione pubblica i dati comunicati a norma degli allegati della presente decisione salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni sul controllo della qualità di cui all'allegato IV, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.
Articolo 10
La decisione 97/138/CE è abrogata.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
(Omissis)