Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 29-07-2009
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 230
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti n. 479/08 e n. 555/08 relativamente alla misura della distillazione di crisi.

Prorogato dal D.m. 13 novembre 2009

Articolo 1.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

«ICQ»: Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

«Ufficio dell’Agenzia delle dogane»: l’Ufficio territorialmente competente sull’impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino;

«AGEA»: AGEA organismo di coordinamento;

«AGEA OP»: Organismo pagatore AGEA;

«produttore»: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto;

«dichiarazione vitivinicola»: la dichiarazione di raccolta e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformità del regolamento n. 1282/2001 e delle disposizioni nazionali applicative;

«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

 

Articolo 2.

1. La distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine protetta come definito dal punto 1) dell’allegato IV del Regolamento n. 479/08, di seguito denominato vino, disciplinata dall’Articolo 18 del regolamento n. 479/08 e dagli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento n. 555/08, è aperta per un montegradi di 20.645.184 il cui importo globale dell’aiuto, ammontante ad euro 40.258.110, graverà per un montegradi di 13.851.690 pari ad un aiuto di euro 27.010.797 sui fondi dell’anno 2009 e per un montegradi di 6.793.494 pari ad un aiuto di euro 13.247.313 sui fondi dell’anno 2010.

2. Limitatamente alla disponibilità dei fondi relativi all’anno 2009 è data priorità alle seguenti regioni per un montegradi complessivo di 9.899.000, così attribuito alle singole regioni interessate:

                         Umbria       72.000

                         Lazio     1.412.000

                         Abruzzo    307.000

                         Puglia     6.718.000

                         Sicilia     1.390.000

 

Al fine di determinare la priorità si tiene conto della sede dello stabilimento dove è stato prodotto il vino oggetto del contratto.

La quota assegnata alla regione Abruzzo è incrementata dalle quantità non utilizzate nelle altre regioni.

3. Per i fondi residui dell’anno 2009 e per l’intero ammontare dei fondi previsti per l’anno 2010 l’accesso è consentito ai produttori dell’intero territorio nazionale sulla base delle superfici vitate risultanti dallo schedario viticolo.

4. Il vino oggetto dei contratti ha una gradazione minima di 10° vol.

 

Articolo 3.

1. Ogni produttore di vino, che ha adempiuto all’obbligo della presentazione delle dichiarazioni vitivinicole per la presente campagna vitivinicola 2008/2009, stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina alla data di presentazione del contratto; analogo obbligo è previsto per la successiva campagna 2009/2010.

2. Il vino che forma oggetto del contratto per la campagna 2009/2010 risulta dalla dichiarazione di giacenza in cantina al 31 luglio 2009 e figura nei registri di cantina alla data di presentazione del contratto.

3. Il contratto di distillazione è concluso tra produttore e distillatore.

4. In applicazione dell’Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 479/08, l’alcol derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici.

5. I contratti di distillazione sono presentati, secondo le modalità che saranno definite da OP AGEA:

a) per la campagna 2008/2009, entro dieci giorni dall’annuncio dell’adozione della misura, pubblicato sul portale del MIPAAF;

b) per la campagna 2009/2010 dal 16 ottobre 2009 al 15 dicembre 2009.

6. Nel contratto di distillazione sono indicati:

l’anagrafica completa e la sede sociale del produttore; la quantità e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione che saranno definiti da OP AGEA; il luogo ove è immagazzinato il vino; il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria e l’indirizzo della distilleria; la dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità, si impegna ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2001; 7.  I contratti non sono trasferibili.

8.  Al contratto è allegato:

a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro secondo le modalità stabilite da OP AGEA;

b) la dichiarazione, resa dal produttore ai sensi dell’Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso, alla data di presentazione del contratto, del quantitativo, del tipo di vino e della sua giacenza al 31/7 di ciascuna campagna menzionata oggetto del contratto stesso.

c) l’impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente alcol da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

 

Articolo 4.

1. Se il volume globale dei contratti presentati in ciascuna campagna supera il volume fissato all’Articolo 2 l’AGEA stabilisce il tasso di riduzione applicabile per ciascuna regione.

2. L’OP AGEA adotta le disposizioni necessarie per approvare i contratti presentati per la campagna 2008/2009 e per la campagna 2009/2010. I termini di approvazione di detti contratti saranno successivamente individuati da OP AGEA con apposita circolare applicativa. L’approvazione riporterà la percentuale di riduzione eventualmente applicata ed il volume di vino accettato per ciascun contratto ed indicherà la possibilità per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di una riduzione che comporti la consegna in distilleria di un volume di vino avente un montegradi inferiore a 110.

3. L’AGEA comunica al MIPAAF e a ciascuna regione e provincia autonoma il volume dei contratti approvati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di approvazione dei medesimi sia per la campagna 2008/2009 che per la campagna 2009/2010.

4. Il vino è consegnato in distilleria solo dopo l’approvazione del contratto.

5. I costi di trasporto del vino in distilleria sono a carico dei distillatori.

 

Articolo 5.

1. Il vino oggetto dei contratti approvati sarà consegnato in distilleria sia per la campagna 2008/2009 che per la campagna 2009/2010 secondo i termini che saranno indicati nella circolare OP AGEA.

2. Anche i termini per la distillazione del vino, per la campagna 2008/2009 e per la campagna 2009/2010, saranno indicati nella emananda circolare OP AGEA.

3. La cauzione di cui all’Articolo 3, punto 8, lettera a, sarà incamerata in assenza del rispetto dei termini di cui al paragrafo 1 e sarà svincolata in proporzione ai volumi consegnati non appena il produttore fornirà la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

 

Articolo 6.

1. Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione è pari a 1,75 euro per % vol/hl.

2. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, è corrisposto dal distillatore al produttore entro due mesi dall’entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

3. Per l’alcol ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti è corrisposto al distillatore, a condizione che sia fornita la prova del pagamento al produttore entro i termini stabiliti del prezzo minimo di acquisto previsto al paragrafo 1), nonché siano rispettate le altre indicazioni previste dalla normativa e dalle disposizioni che OP AGEA adotta, un aiuto di 1,95 euro per % vol/hl.

4. Il distillatore, dopo l’approvazione del contratto, può chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto, secondo le modalità che saranno impartite da OP AGEA, a condizione che costituisca una cauzione pari al 120% dell’aiuto calcolato in % vol/hl oggetto del contratto approvato.

 

Articolo 7.

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall’ICQ. I controlli sono effettuati conformemente al Titolo V del regolamento CE n. 555/08. Al fine di garantire lo svolgimento dei controlli, il produttore presenta all’Ufficio periferico dell’ICQ competente per il territorio, la comunicazione contenente le indicazioni previste all’Articolo 3 del DM 11 aprile 2001, il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni feriali prima dell’estrazione del vino dallo stabilimento per essere avviato alla distillazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene anche il nome o la ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonché l’indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale verrà avviato il vino da distillare.

3. ICQ comunica all’OP AGEA, l’esito dei controlli svolti.

4. Al fine di garantire il rispetto del Titolo V del Regolamento n. 555/08, il controllo presso il distillatore è effettuato dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane che verifica:

l’avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all’Articolo 5, comma 2, del D.m. n. 153/01, relativamente all’introduzione ed all’estrazione del vino denaturato da distillare; che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento 884/01 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti: convenzionalmente si pone il rapporto q.li/hl pari ad «1».

che la trasformazione del vino in alcol grezzo da destinare agli scopi previsti, risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all’atto delle operazioni di saggio.

L’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all’OP AGEA.

5. Il distillatore trasmette all’ICQ ed all’Ufficio periferico dell’ICQ competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente paragrafo 4, primo trattino.

 

Articolo 8.

1. Per beneficiare dell’aiuto il distillatore presenta all’OP AGEA entro il termine che sarà indicato nell’emananda circolare dell’OP AGEA, una domanda di aiuto per l’alcol ottenuto dalla distillazione.

2.  La domanda deve contenere almeno:

la prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste; il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:

della quantità e del titolo alcolometrico volumico; del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino; il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria; la dichiarazione vidimata dall’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori; l’impegno del distillatore ad ottenere alcol da destinare per fini industriali o energetici. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell’avvenuta trasformazione del vino in un alcol grezzo avente almeno la gradazione di 92°.

 

Articolo 9.

1. La cauzione allegata alla presentazione del contratto di cui al precedente Articolo 3, punto 8, è riferita all’effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore ed è svincolata dopo che il vino è introdotto in distilleria.

2. La cauzione presentata dal distillatore ai fini del pagamento anticipato dell’aiuto, di cui al precedente Articolo 6, paragrafo 4, è svincolata al momento in cui il produttore fornisce all’OP AGEA la prova prevista dal precedente Articolo 8, comma 2, ultimo trattino.

 

Articolo 10.

1. La modulistica per la presentazione e l’approvazione dei contratti, e le altre modalità applicative necessarie per rendere applicabile la distillazione, che contengono tutte le indicazioni previste dal presente decreto, sono predisposte dall’OP AGEA.

2.  Qualora le date riportate nel presente decreto coincidano con un giorno festivo e/o prefestivo, le stesse sono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello previsto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dell’annuncio dell’adozione della misura, ed è applicabile dalla data della sua diffusione nel portale del MIPAAF.