Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 31-07-2009
Numero provvedimento: 44
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modalità procedurali per l’accesso alla misura della distillazione di crisi. Regolamento n. 479/08 – articolo18; Regolamento 555/08 – articolo 28; D.m. n. 1991 del 29 luglio 2009 – campagna 2008/2009.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti comunitari

Regolamento n. 479/08 relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento n. 555/08 recante modalità di applicazione del Regolamento 479/09 – meccanismi di mercato.

Regolamento n. 49/09 recante modifiche di applicazione del Regolamento 555/08 – .

Regolamento 2220/85 e Regolamento 1620/00 relativi alla gestione delle garanzie ed al loro incameramento.

 

Disposizioni nazionali

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato alla Commissione Europea il 30 giugno 2008.

D.m. n. 1991 del 29 luglio 2009 recante le modalità attuative relative all’intervento della distillazione di crisi 2008/2009.

D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 relativo alla indicazione e determinazioni degli usi industriali dell’alcool.

Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

1. PREMESSA

La presente circolare definisce le modalità procedurali per la presentazione all’Organismo pagatore AGEA (di seguito O.P. AGEA) dei contratti e delle domande per accedere alla misura della distillazione di crisi, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, e, da ultimo, del D.m. n. 1991 del 29 luglio 2009.

Il citato D.m. apre la distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine protetta per un monte gradi di 20.645.184 il cui importo globale è di € 40.258.110.

La spesa graverà per € 27.010.797 (pari ad un montegradi di 13.851.690) sui fondi dell’anno 2009 e per € 13.247.313,00 (montegradi di 6.793.494) sui fondi dell’anno 2010.

Limitatamente alla disponibilità dei fondi relativi all’anno 2009 è data priorità alle seguenti regioni per un monte gradi complessivo di 9.899.000 così attribuito:

Umbria: 72.000;

Lazio: 1.412.000;

Abruzzo: 307.000;

Puglia: 6.718.000;

Sicilia: 1.390.000.

La quota assegnata alla regione Abruzzo è incrementata delle quantità non utilizzate nelle altre regioni.

Al fine di determinare la priorità si tiene conto della sede dello stabilimento dove è stato prodotto il vino oggetto di contratto.

Per i fondi residui dell’anno 2009 e per l’intero ammontare dei fondi previsti per l’anno 2010 l’accesso è consentito ai produttori dell’intero territorio nazionale.

Il vino oggetto dei contratti deve avere una gradazione minima di 10° vol. ed il suo prezzo minimo è stabilito in € 1,75 per %vol./hl..

L’aiuto al distillatore è invece fissato in € 1,95 %vol./hl.

In applicazione dell’art. 18, par. 3, del Regolamento 479/08 l’alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali od energetici.

2.2. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

Ogni produttore di vino che ha adempiuto all’obbligo della presentazione delle dichiarazioni vitivinicole per la campagna 2008/2009, può stipulare con uno stesso, ovvero due diversi distillatori, non più di due contratti di distillazione per il vino giacente in cantina alla data della presentazione del contratto.

A) MODULISTICA

Per la campagna 2008/2009 l’O.P. AGEA ha reso disponibili i modelli per la compilazione dei contratti di distillazione di crisi, sul portale www.sian.it attraverso la funzione fruibile per la stampa del modello in bianco ( fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso ), nell’area «Utilità – Download – Download modulistica – Scarico moduli», dal quale potrà essere stampato gratuitamente.

Le modalità di compilazione del contratto sono disponibili nelle ‘Note esplicative’ anch’esse consultabili nell’area «Utilità – Download – Download manuali– manuali» del citato sito.

Il modulo del contratto di distillazione di crisi da utilizzare esclusivamente per i conferimenti di vini da tavola, - viene stampato in formato A4 in un’unica copia, ed è costituito da 3 pagine; si invita pertanto a verificare la completezza del modulo stampato: in dettaglio il modulo è costituito da : • pagina 1: quadro A – Dati identificativi del produttore

• pagina 1: quadro B – Dati identificativi del distillatore

• pagina 2: quadro C – Sez. I - Dati relativi al prodotto

• pagina 2: quadro C – Sez. II – Ubicazione del prodotto

• Pagine 3: quadro C – Sez. III – Clausole aggiuntive

B) PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

La stipula e la presentazione all’O.P. AGEA dei contratti per la distillazione di crisi, deve essere effettuata entro 10 giorni dall’annuncio dell’adozione della misura sul portale del Mipaaf, e comunque entro il termine del 10 agosto 2009. I contratti di distillazione di crisi devono essere compilati esclusivamente sugli appositi moduli numerati con un codice identificativo univoco a barre predisposti dall’Agenzia stessa.

I contratti devono pervenire nel termine anzidetto all’O.P. AGEA e possono essere anticipati via e-mail previa scannerizzazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Non è consentito utilizzare lo stesso modulo in fotocopia per la presentazione di più contratti.

Nel contratto di distillazione è indicato:

–  anagrafica completa e sede legale del produttore,

–  quantità e gradazione alcolometria effettiva del vino con relativo montegradi;

–  luogo di conservazione del vino;

–  anagrafica del distillatore completa di sede sociale e sede di stabilimento;

–  dichiarazione del produttore di impegno ad addizionare il vino con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 gr/hl ai sensi del DM 11.04.01.

–  dichiarazione del produttore a consegnare lo stesso volume di vino, espresso in monte gradi, evidenziato nel quadro «C» del contratto.

La trasmissione di tali contratti all’O.P. AGEA – U.O. 65 Ufficio Ammassi, distillazione, vino ed altri Aiuti, via Palestro, 81 00185 ROMA, deve essere effettuata, entro la data del 10 agosto 2009 con relativa nota di accompagnamento. Detti contratti dovranno essere corredati da:

–  L’originale della relativa garanzia pari a 5 €./hl.

Si ricorda che la citata garanzia costituisce condizione essenziale per l’approvazione del contratto di distillazione. Non potranno pertanto essere approvati contratti qualora la relativa garanzia allegata agli stessi risulti non conforme al modello di cui all’allegato 3.

L’importo della garanzia allegata al contratto deve coprire l’intero quantitativo oggetto del contratto stesso e la ditta garantita deve essere la stessa cui è intestato il contratto.

–  Le dichiarazioni dei conferenti rese ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso, alla data di presentazione del contratto, del quantitativo di vino da distillare;

–  La dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal produttore/beneficiario attestante la regolarità del vino da conferire con allegato il certificato di analisi (grado alcoolico) rilasciato da un Laboratorio di analisi riconosciuto;

–  L’impegno del distillatore ad ottenere alcool da utilizzare unicamente per fini industriali od energetici;

–  Il certificato della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura completo di dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia del conferente il vino;

–   La richiesta del certificato antimafia, con impresso il timbro di accettazione da parte della Prefettura competente anch’esso fornito da parte del conferente il vino, qualora la controprestazione del prezzo minimo superi €. 154.936,06.

C) APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

L’approvazione dei contratti sarà notificata agli aventi titolo entro il giorno 28 agosto 2009, tramite pubblicazione sul sito AGEA (www.agea.gov.it) e sul portale Sian.

Se il volume globale del montegradi dei contratti presentati supera il volume del montegradi fissato al punto 1) della presente circolare, l’AGEA Coordinamento stabilirà il tasso di riduzione applicabile in ciascuna Regione.

L’O.P. AGEA con la citata pubblicazione delle approvazioni contrattuali, rappresenterà a tutti gli aventi titolo, l’entità degli abbattimenti e le nuove quantità approvate per ciascun contratto entro il 28 agosto 2009 unitamente alla possibilità di recesso dal contratto nel caso in cui, una volta applicato l’abbattimento in questione, ne residui un volume di vino da consegnare avente un montegradi inferiore a 110;

L’atto di recesso, da presentarsi all’O.P. AGEA ed al distillatore, entro 15 gg. dalla notifica degli abbattimenti, sarà costituito da una nota redatta su carta intestata dell’interessato, recante la volontà di recedere unilateralmente dall’impegno contrattuale da parte del produttore, menzionando gli estremi del contratto e la causale.

3.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.

I distillatori riconosciuti che intendano accedere alla misura, devono presentare domanda all’OP AGEA - Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed Altri aiuti, entro il 10 settembre 2009, secondo le modalità di seguito riportate.

La domanda dovrà essere presentata:

1. con riferimento ad un solo contratto approvato (non è quindi consentito il frazionamento dei quantitativi di vino oggetto di contratto in più domande);

2. con riferimento alle stesse quantità dichiarate nel contratto, espresse in montegradi. Se tuttavia il contratto dovesse essere inciso da un abbattimento, le quantità da dichiarare in domanda saranno quelle che residuano dopo il calcolo della decurtazione; dette quantità verranno, tra l’altro, comunicate nel prospetto degli abbattimenti che AGEA diffonderà attraverso la pubblicazione dello stesso nel proprio sito e nel portale SIAN.

2.3. esclusivamente sui modelli predisposti dall’O.P. AGEA, reperibili sul portale www.sian.it, a decorrere dal 31 agosto 2009, attraverso la funzione disponibile per la stampa del modello in bianco ( fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso ), nell’area «Utilità – Download – Download modulistica – Scarico moduli», dal quale potranno essere stampati gratuitamente.

Le modalità di compilazione del modello sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell’area «Utilità – Download – Download manuali– manuali».

Si precisa che il modello viene stampato in formato A4 in un’unica copia.

Si invita a verificare la completezza del modulo stampato.

Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre) che individuerà la domanda di aiuto; non è consentito utilizzare lo stesso modulo in fotocopia per la presentazione di più domande.

è disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda, un indirizzo di posta elettronica (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare problemi legati alla compilazione della domanda e degli allegati.

Rilevata la ristrettezza dei tempi per l’adozione della misura, per ciascuna domanda il distillatore deve presentare una cauzione pari al 120% dell’importo richiesto sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, conforme all’allegato 4, unita alla domanda stessa.

Anche la domanda dovrà essere presentata all’O.P. AGEA – U.O. 65 -Ufficio Ammassi, Distillazioni, Vino ed altri Aiuti, Via Palestro, 81, 00185 Roma, entro il 10 settembre 2009 corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

• Garanzia fidejussoria. L’importo richiesto va determinato, moltiplicando il montegradi del vino, che figura in domanda, per l’importo unitario dell’aiuto (pari a €. 1,95 per % vol/hl), maggiorato del 20%;

•  Certificato della Camera di Commercio con dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia;

•  copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura (con timbro di accettazione da parte di quest’ultima), ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di importo superiore a € 154.937,06 solo nel caso in cui non esista agli atti dell’O.P. AGEA un certificato valido ovvero sia scaduto nella sua validità.

4. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE

TERMINI DI PAGAMENTO

Il prezzo minimo di acquisto è fissato in €. 1,75 per % vol/hl, ed esso deve essere corrisposto dal distillatore entro due mesi a decorrere dalla consegna in distilleria di ogni singolo quantitativo di materia prima.

Il Regolamento 1774/04 del 14 ottobre 2004 ha previsto, in caso di comprovata controversia con il produttore, la possibilità di una eventuale deroga da parte dell’O.P. AGEA al termine ultimo di pagamento del prezzo minimo.

La prova della corretta corresponsione del prezzo minimo nonché dell’osservanza del termine di pagamento, è costituita dalla dichiarazione del conferente di cui al paragrafo successivo della presente circolare (5.1 – ultimo punto).

TERMINI DI CONSEGNA E DI DISTILLAZIONE

Il termine della consegna del vino in distilleria è fissato al 10 novembre 2009.

Il termine di distillazione dei relativi quantitativi di vino consegnati è fissato al 10 dicembre 2009.

Si ricorda che in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento 479/08 l’alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali od energetici.

DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE

La domanda presentata dal distillatore entro i termini previsti, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta.

La mancanza di uno solo di tali documenti preclude l’avvio del procedimento amministrativo di pagamento dell’aiuto. Si ricorda infine che lo svincolo delle garanzie menzionate potrà eseguirsi solo in presenza di tutti gli atti e documenti richiesti dalla presente circolare.

5. SVINCOLO DELLE GARANZIE.

Le garanzie saranno svincolate da AGEA con formale lettera inviata agli aventi titolo, in particolare.

5.1 - Lo svincolo delle fideiussioni presentate dal distillatore a garanzia del pagamento dell’aiuto, viene effettuato a conclusione dell’istruttoria della liquidazione con la produzione della prova dell’uso industriale dell’alcool oggetto di domanda. Lo svincolo verrà effettuato sulla base dei seguenti certificati rilasciati dall’Agenzia delle Dogane competente per territorio:

•  certificati di produzione redatti in conformità all’allegato 1/A. Il certificato di produzione dovrà essere comprensivo della copia della prima pagina e dell’ultima pagina del registro di carico e scarico delle materie prime, -ex modello 41, serie C -. I predetti certificati, regolarmente vistati dall’Agenzia delle Dogane, dovranno essere trasmessi direttamente dalla stessa Agenzia all’O.P. AGEA – U.O.65 – Ammassi Distillazione, Vino ed altri Aiuti - via Palestro, 81 – 00185 ROMA.

•  certificati di destinazione dell’alcool per usi industriali o energetici redatti in conformità agli allegati 1/B o 1/C.

A tal proposito il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell’alcool, dovrà comunicare all’O.P. AGEA e all’Agenzia delle Dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell’alcool, il suo utilizzatore nonché la destinazione.

Tale piano dovrà essere notificato almeno 5 giorni prima delle operazioni previste.

In particolare:

–  In caso di denaturazione, l’Agenzia delle Dogane dovrà verificare il quantitativo di alcool grezzo denaturato nonché la corrispondenza di detti quantitativi nella contabilità dei registri della distilleria.

Il verbale di attestazione dell’avvenuta denaturazione sarà, a cura dell’Agenzia delle Dogane competente, trasmesso all’O.P. AGEA e copia di esso sarà fornita al distillatore.

La prova dell’avvenuta denaturazione sostituisce l’accertamento dell’effettivo utilizzo dell’alcool.

–   Qualora l’alcool non sia denaturato, esso può essere destinato alla trasformazione in bioetanolo ovvero per usi industriali di cui all’articolo 10, paragrafo 5 del D.m. 5396 del 27 novembre 2008.

In entrambi i casi, il distillatore dovrà fornire all’OP AGEA una autocertificazione con la quale l’utilizzatore dichiara di aver introdotto presso il proprio stabilimento il quantitativo di alcool grezzo da usare a fini industriali od energetici e di averlo preso in consegna registrandolo nei propri libri contabili di carico e scarico fornendone fotocopie dell’avvenuta registrazione.

L’utilizzatore dovrà essere tra quelli riconosciuti dal MIPAAF con provvedimento direttoriale redatto ai sensi del D.m. 6 giugno 2005.

• Dichiarazione da parte del conferente di avvenuto assolvimento del prezzo minimo pagato dal distillatore entro 2 mesi dalla data di entrata in distilleria del vino conferito.

5.2 – lo svincolo delle fideiussioni presentate dal produttore a garanzia della corretta consegna del vino, verrà effettuato non appena l’Agenzia delle Dogane certificherà l’avvenuta introduzione del vino in distilleria (Mod. 1/A) al quale il distillatore aggiungerà una distinta di tutti i quantitativi relativi alle partite di vino denaturato, dei rispettivi conferenti completi del loro C.F./P.IVA.

Inoltre dovrà essere trasmessa:

• dichiarazione del distillatore, vidimata dall’Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui propri registri:

• riepilogo delle consegne di vino denaturato con l’elencazione dei relativi DOCO emessi per il trasporto in distilleria del prodotto conferito.

6 CONTROLLI

6.1 CONTROLLI SUI CONTRATTI.

Per ogni singolo contratto, vengono effettuati i seguenti controlli:

– Verifica della qualifica di beneficiario accertando la presenza della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vino, dell’avvenuta costituzione di un fascicolo aziendale.

–  Verifica della presenza della dichiarazione di giacenza al 31 luglio 2008.

–  Verifica che per ogni beneficiario non siano stati presentati più di 2 contratti per la distillazione di che trattasi.

–  Verifica della qualifica di distillatore con controllo dell’iscrizione all’albo dei distillatori riconosciuti dal MIPAAF. Vengono esclusi i contratti presentati da soggetti che non risultassero presenti nel succitato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato.

6.2 CONTROLLI SULLE DOMANDE

I controlli effettuati dall’O.P. AGEA sulla domanda relativa alla distillazione di crisi sono espletati al fine di verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate.

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto per l’accesso alla misura, e successivamente vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto delle disposizioni in termini di completezza e ricevibilità della domanda. I controlli verificheranno in particolare:

–  la presentazione delle domande nei termini prescritti;

–  la presenza della firma del richiedente e la corrispondenza di questa al nominativo del titolare e/o rappresentante legale dell’azienda;

– la corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare la presenza e correttezza del codice fiscale;

– la corretta indicazione del quantitativo totale del montegradi (tenuto conto di eventuali abbattimenti intervenuti) del prodotto per il quale viene chiesto l’aiuto e la sua rispondenza alla gradazione minima prevista;

– la presenza della certificazione antimafia ove occorrente;

– la presenza della certificazione della Camera di Commercio completa della dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia.

6.3 CONTROLLI SULLE GARANZIE

La verifica per la garanzia allegata al contratto ( All. 3 ) accerta che :

•  sia presente l’originale e che sia conforme al modello stabilito dalla circolare ;

•  sia presente la conferma di validità della garanzia;

•  l’importo della garanzia sia congruente con €. 5/hl previsti per il quantitativo richiesto in contratto .

Analoga metodica di controllo viene effettuata per la verifica della polizza del 120% dell’importo richiesto presentata dal distillatore a garanzia del pagamento e riferibile al monte gradi indicato in domanda (defalcato, se del caso, dell’abbattimento operato).

6.4 CONTROLLI SUI CONFERIMENTI

Vengono inoltre svolti ulteriori controlli tendenti a verificare i conferimenti effettuati dai beneficiari.

I controlli di cui sopra sono volti a verificare in particolare:

– la presenza di tutte le informazioni richieste per ogni fattura (identificativi del beneficiario, data di emissione della fattura, data di pagamento, quantità fatturata e distillata, grado, prezzo unitario, data di introduzione per ogni singola consegna relativa ai quantitativi, imponibile, IVA e importo totale corrisposto);

– la congruenza del prezzo unitario applicato che non dovrà essere inferiore al prezzo minimo fissato di € 1,75/hl. di cui alle premesse della presente circolare;

–  la presenza della dichiarazione di produzione e di giacenza , per la campagna in corso e quella precedente per i conferenti;

–  la corrispondenza del titolo alcolometrico fatturato con quello indicato in contratto;

–  la corrispondenza della quantità da distillare con quella approvata in domanda tenuto conto degli eventuali abbattimenti intervenuti;

–  il certificato di analisi del vino consegnato in distilleria, relativamente a:

•   Quantità;

•   Grado;

•   Denaturazione

– la prova di pagamento del distillatore al produttore con riferimento a :

• presenza in originale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal beneficiario ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/00;

• verifica della corrispondenza della dichiarazione con i dati indicati nell’elenco delle fatture;

• verifica della autenticazione della firma apposta dal beneficiario, anche mediante presentazione della copia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

– le informazioni presenti sul certificato dell’Agenzia delle Dogane relativamente a :

• periodo di introduzione;

• quantità distillata;

• prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.

• l’accertamento della congruità tra le quantità di vino conferito e le quantità elencate dal distillatore nel prospetto, dallo stesso redatto ed unito al Mod. 1/A dell’Agenzia delle Dogane.

7. SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all’aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

L’OP AGEA in caso di inadempienze da parte del distillatore, effettuerà riduzioni dell’importo dell’aiuto come in appresso indicato.

Nel caso il distillatore paghi al conferente il prezzo minimo oltre il termine di due mesi dalla consegna del vino, l’O.P. AGEA non riconoscerà l’aiuto per il controvalore della partita pagata in ritardo.

Nel caso il distillatore paghi al conferente un prezzo minimo inferiore a quello stabilito dal Regolamento n. 555/08, l’O.P.

AGEA non riconoscerà l’aiuto per il controvalore della partita pagata con prezzo inferiore.

L’O.P. AGEA in caso di inadempienza da parte del conferente relativa alla ritardata od omessa presentazione della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vino, della dichiarazione di giacenza al 31 luglio 2008 effettuerà riduzioni dell’aiuto in maniera proporzionale per i ritardi entro i dieci giorni e in maniera totale per i ritardi oltre i dieci giorni. A tal fine l’Agenzia comunicherà a ciascun distillatore che ha stipulato un contratto gli esiti dei riscontri sull’avvenuta presentazione delle dichiarazioni obbligatorie da parte dei conferenti entro il 1° settembre 2009.

7.1 Recuperi

Qualora non vengano soddisfatte dal distillatore o dal conferente le disposizioni vigenti, l’O.P. AGEA disporrà, a seguito di eventuali irregolarità riscontrate dopo il pagamento dell’aiuto, il recupero totale o parziale delle somme erogate. Conseguentemente, l’O.P. AGEA, ai sensi dei Regolamento 2220/85 e Regolamento 1620/00, procederà all’incameramento della garanzia prestata per il pagamento anticipato pari al 120% dell’importo richiesto, mediante iniziale richiesta bonaria al distillatore e successivamente, trascorsi invano 15 giorni dalla data di ricezione di tale richiesta, mediante richiesta al fideiussore a mezzo di raccomandata A.R..

8 . PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO DELL’AIUTO

 Ai sensi dell’art. 10/bis della legge n. 241/90 e successivi modificazioni ed integrazioni l’O.P. AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all’interessato mediante raccomandata A.R..

 Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica.

 Il richiedente cui viene risconosciuta l’ammissibilità alla misura della distillazione di crisi, totale o parziale, ha diritto al relativo pagamento che avverrà entro il termine comunitario del 15 ottobre 2009, tramite bonifico sul C/C bancario allo stesso intestato.

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti di AGEA o a crediti INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità alla misura della distillazione di crisi per la campagna 2008/2009 è l’Ufficio ammassi, distillazione ed altri aiuti.

9 . TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’O.P. AGEA per sole finalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Reg. AGEA 29 Novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it. I Regolamenti n. 1290/05 e n. 259/08 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet del SIAN « www.sian.it « per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Regolamento 259/2008 del 18 marzo 2008.