Distillazione di crisi. Attuazione del D.m. 29 luglio 2009, n. 1991: tassi di riduzione regionale da applicare ai contratti presentati.
Il D.m. in oggetto, all’articolo 2 stabilisce che la distillazione in oggetto è aperta, relativamente all’anno 2009, per un montegradi di 13.851.690 pari ad un aiuto di euro 27.010.797 sui fondi dell’anno 2009. Lo stesso articolo, sempre con riferimento alla disponibilità dei fondi relativi all’anno 2009 prevede che sia data priorità alle seguenti regioni per un montegradi complessivo di 9.899.000, così attribuito alle singole regioni interessate:
- Umbria: 72.000;
- Lazio: 1.412.000;
- Abruzzo: 307.000;- Puglia: 6.718.000; - Sicilia: 1.390.000.
Il successivo articolo 4, inoltre, prevede che se il volume globale dei contratti presentati supera il volume fissato all’articolo 2 (montegradi di 13.851.690) l’AGEA stabilisce il tasso di riduzione applicabile per ciascuna Regione.
Tenuto conto delle predette disposizioni, l’organismo pagatore AGEA, con la nota prot. n. APAU.2009.798 del 26 agosto 2009, ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei contratti presentati entro il 10 agosto 2009, ripartiti per Regione (Allegato 1).
Da tale prospetto emerge che il volume totale dei contratti in questione è pari ad un montegradi di 16.493.170,13. Poiché detto volume totale eccede quello fissato dall’art. 2 sopra richiamato, occorre definire il tasso di riduzione applicabile per ciascuna Regione, tenendo conto della priorità attribuita dallo stesso D.m. alle Regioni sopra indicate.
Il tasso di riduzione in questione è quello che risulta dalle tabelle riportate nell’Allegato 2. Di seguito viene specificato il contenuto delle tabelle.
Nella tabella 1 sono riportati, per le Regioni prioritarie, il numero dei contratti presentati, il quantitativo espresso in ettolitri ed il corrispondente montegradi totale, pari a 14.315.604,71. Nella medesima tabella sono inoltre indicati il montegradi che beneficia di assegnazione prioritaria (9.899.000,00 totale), il conseguente quantitativo ammissibile per ciascuna Regione (9.819.712,00 totale), nonché il quantitativo richiesto eccedente rispetto a quello prioritario (4.495.892,71 totale). Nella tabella 2 sono incluse, oltre alle Regioni già considerate, per la parte eccedente rispetto al montegradi prioritario, anche tutte le altre Regioni in cui sono stati presentati contratti di distillazione, con il relativo montegradi (2.177.565,42 totale).
Ne deriva che, a fronte di una disponibilità di montegradi totale pari a 4.031.978,00 (comprensivo del montegradi non prioritario pari a 3.952.690,00 più la differenza non utilizzata del montegradi prioritario per la Regione Abruzzo, pari a 79.288,00), le richieste da soddisfare si riferiscono ad un montegradi complessivo di 6.673.458,13. Tenuto conto di quanto precede, è definita una percentuale di riduzione pari al 39,582% (che corrisponde ad un tasso di ammissibilità pari al 60,418%, come riportato in tabella 2), da applicare a tutto il montegradi richiesto nelle Regioni non prioritarie ed al solo montegradi eccedente quello già coperto dall’assegnazione prioritaria nelle altre Regioni.
Nella tabella 3 vengono sommati, per le Regioni con priorità, i quantitativi di montegradi di cui alla tabella 1 (assegnazione prioritaria) e quelli di cui alla tabella 2 (assegnazione non prioritaria, per la parte eccedente), e si determina quindi il montegradi totale ammissibile per ciascuna delle predette Regioni, e la conseguente percentuale complessiva di riduzione.
La tabella 4, infine, evidenzia i quantitativi complessivamente ammissibili in tutte le Regioni, e le conseguenti percentuali di ammissibilità applicabili in ciascuna di esse.
TABELLE
(omissis)