Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 16-09-2009
Numero provvedimento: 6577
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Sottoprodotti della vinificazione (o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva): Allegato XV-ter, Sezione D, al regolamento n. 1234/07 e Capo II, Sez. 7, del regolamento n. 555/08.

Pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto e, in particolare, circa il volume di alcol che devono contenere i sottoprodotti della vinificazione inviati verso destinazioni alternative alla distillazione.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si premette che l’interesse giuridico delle nuove disposizioni che il legislatore comunitario ha inteso tutelare è da ricondurre a quello della qualità dei vini prodotti, onde evitare l’uso di tecnologie inadeguate che potrebbero determinare un eccessivo sfruttamento delle uve.

Pertanto, la normativa comunitaria che disciplina il settore vitivinicolo, regolamento n. 1234/07 del Consiglio e regolamento n. 555/08 della Commissione, prevede il divieto della sovrappressione delle uve nonché la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce.

In attuazione delle suddette disposizioni comunitarie e di quanto previsto dalla Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 è stato emanato il D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 che impone l’obbligo, salvo deroghe, per i produttori di consegnare i sottoprodotti ad un distillatore.

Inoltre, si evidenzia che il volume minimo di alcol e le caratteristiche dei sottoprodotti in parola, in applicazione dell’art. 21, comma l del regolamento n. 555/08, sono previsti dall’art. 4 del D.m. 27 novembre 2008. Pertanto, tutti i sottoprodotti, sia quelli destinati alla distillazione che quelli ritirati sotto controllo per usi alternativi, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla precitata normativa.

Per quanto concerne l’accesso alle misure di sostegno della nuova OCM vino, la concessione degli aiuti per dette misure non è subordinata alla prova dell’assolvimento delle prestazioni viniche.

Infatti, a decorrere dalla campagna 2007 /2008, non è richiesto il così detto «attestato di assolvimento prestazioni viniche» a corredo delle domande di aiuto per lo specifico settore, né l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari procede più al rilascio della certificazione medesima.

Sotto questo profilo, si ritiene necessario rammentare che la mancanza del requisito relativo al contenuto di alcool nei sottoprodotti costituisce violazione riconducibile alle previsioni di cui all’art. l, comma 5 del D.lgs. n. 260/00 che, tra l’altro, sanziona la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce (da 15 a 77 euro/quintale).

La sanzione si applica nel caso in cui l’Organo di controllo ha accertato che il produttore ha eliminato sottoprodotti non aventi il contenuto di alcol previsto. La dimostrazione della violazione, pertanto, costituisce onere a carico dell’organo di controllo.