Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 03-11-2008
Numero provvedimento: 26542
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Distillazione dei sottoprodotti

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/08 del Consiglio, non è versato alcun aiuto per il volume di alcol contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto al volume di alcol contenuto nel vino prodotto. Per rispondere alla Sua domanda, il regolamento non stabilisce le modalità dettagliate di controllo di detto limite da parte della autorità competenti degli Stati membri; i miei servizi stanno perciò esaminando quale sia la maniera tecnicamente e giuridicamente più corretta per effettuare tale controllo.

La normativa comunitaria non contempla la possibilità di obbligare i distillatori a pagare i costi di raccolta dei sottoprodotti al produttore anche se non chiedono l’aiuto di cui all’art. 16 del regolamento n. 479/08. Effettivamente, i costi di raccolta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 555/08 della Commissione si applicano soltanto nelle situazioni in cui i distillatori trasformano i sottoprodotti nell’ambito della misura relativa alla distillazione prevista dai programmi di aiuto. Le relazioni tra i produttori e i distillatori che non seguono la normativa in materia di programmi di aiuto devono essere disciplinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

Per quanto attiene alle date di distillazione dei sottoprodotti, La informiamo che esse devono essere fissate dagli Stati membri nell’ambito delle modalità di applicazione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 555/08.

La informiamo infine che l’aggiunta di un denaturante alle fecce, di cui all’articolo 22, secondo comma, del regolamento n. 555/08, non è una pratica obbligatoria per effettuare il ritiro sotto supervisione delle fecce. Tuttavia, ove venga utilizzato un denaturante, tale prodotto deve rendere impossibile l’impiego delle fecce nella vinificazione e il ritiro deve essere effettuato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, in particolare in materia ambientale. La Commissione si riserva comunque la possibilità di definire norme applicative in conformità all’allegato VI, sezione D, punto 5, del regolamento n. 479/08. La presente interpretazione lascia impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie.