Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Distillazione, sottoprodotti e alcoli
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 10-05-1995
Numero provvedimento: 243
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Campionamento vini e sottoprodotti della vinificazione.

Con telex n. 1496/VIII Dcpc del 27 dicembre 1993, il ministero delle Finanze, recependo analoga richiesta di questa amministrazione, ha impartito le direttive concernenti i criteri di campionamento da adottare per il controllo della materia prima introdotta in distilleria, in ossequio alla regolamentazione comunitaria.

Nel corso della prima applicazione di tali direttive, tuttavia, si sono riscontrate, da parte degli operatori, interpretazioni discordanti, rilevate peraltro anche dalla Corte dei conti europea in occasione di una recente visita di controllo in Italia. Si rende pertanto necessario fornire qui di seguito alcuni chiarimenti al fine di ottenere, secondo quanto previsto dal citato telex n. 1496, l’armonizzazione di una corretta e uniforme metodologia operativa di controllo.

In particolare si precisa che:

1) è sufficiente il campionamento a scandaglio, a discrezione del funzionario UTIF, per i quantitativi inferiori a ettolitri 300 di vino;

2)  necessaria almeno l’analisi di un campione di tutti i quantitativi compresi tra 300 e 1.000 ettolitri;

3) sono necessari almeno 3 campioni per tutti i quantitativi superiori a ettolitri 1.000;ad esempio:

– ettolitri 1.030 dello stesso colore = 3 campioni;– ettolitri 2.400 di cui:

– ettolitri 1.100 di vino bianco = 3 campioni,

– ettolitri 1.300 di vino rosso = 3 campioni;

4) sono necessari almeno 5 campioni per i quantitativi che superano ettolitri 10.000.

Per quanto riguarda invece i sottoprodotti (feccia e vinaccia) il numero dei campioni da analizzare è in rapporto con il quantitativo complessivamente distillato, per singola specie; ad esempio per un certificato UTIF attestante la distillazione di:

– ettolitri 9.500 è necessario almeno 1 campione;

– ettolitri 10.010 sono necessari almeno 2 campioni

– ettolitri 20.100 di cui:

– ettolitri 10.040 di vinaccia = 2 campioni,

– ettolitri 10.060 di feccia = 2 campioni.

Si fa presente altresì che secondo la vigente normativa comunitaria il controllo delle caratteristiche della materia prima da distillare è elemento fondamentale per poter beneficiare dell’aiuto comunitario.

Ne consegue che questo ente non potrà riconoscere l’aiuto comunitario per quei quantitativi privi di risultato positivo dell’analisi dei campioni prelevati a sondaggio.

Inoltre è necessario che il numero di detti campioni corrisponda ai criteri di cui al citato telex n. 1496/VIII del 27 dicembre 1993.